Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

IL DANNO DA DEQUALIFICAZIONE PUO' CONSISTERE ANCHE NELLA LUNGA PUBBLICA UMILIAZIONE - Obsolescenza professionale (Cassazione Sezione Lavoro n. 18717 del 23 settembre 2016, Pres. Nobile, Rel. Esposito).

Sandra D., dipendente dalla Fondazione Teatro Comunale di Bologna con qualifica di dirigente ed incarico di segretaria generale, è stata totalmente demansionata nel febbraio 2000 e successivamente licenziata con motivazione riferita alla soppressione del ruolo di segretaria generale. Ella ha chiesto, tra l'altro, al Tribunale di Bologna il riconoscimento del diritto al risarcimento dei danni - professionale, biologico ed esistenziale, conseguiti al demansionamento. Il Tribunale ha rigettato la domanda. In grado di appello la Corte di Bologna ha anch'essa negato il diritto al risarcimento, osservando che la mancata allegazione e prova in ordine ai danni lamentati non avrebbe in ogni caso potuto condurre all'accoglimento della domanda. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione della Corte bolognese per violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 e 2087 c.c., con riguardo alla prova del danno non patrimoniale da demansionamento illegittimo, osservando che la Corte d'appello aveva preferito non entrare nel merito del demansionamento subito quando, nel volgere di un anno, era stata privata di tutte le sue principali funzioni.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 18717 del 23 settembre 2016, Pres. Nobile, Rel. Esposito), ha accolto il ricorso, pur affermando di non condividere la ricostruzione ad esso sottesa, che rimanda alla configurabilità di una nozione di danno soggettivo alla professionalità, inteso come danno in re ipsa, per ciò stesso non richiedente né allegazione né prova. La Corte ha infatti rilevato che i numerosi arresti giurisprudenziali di legittimità sul punto hanno ormai definitivamente chiarito che "il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, ... non è in re ipsa, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento" (per tutte Cass. Sez. Sesta, ordinanza n. 21865 del 24/09/2013, Rv. 627750, in fattispecie attinente a lesione al diritto alla reputazione quale conseguenza di un ingiusto protesto); resta però da valutare se sia possibile accertare l'esistenza di un danno risarcibile nei confronti del lavoratore demansionato, in termini di danno sia soggettivo che patrimoniale (al quale pure fa riferimento il ricorrente, al di là della enunciazione contenuta in rubrica), individuabile e quantificabile non già come danno in re ipsa, bensì come pregiudizio astrattamente dimostrabile in base a idonei elementi presuntivi (in tal senso, in tema di danno patrimoniale risarcibile, Cass. n. 22930 del 2015, rv. 637794), costituiti dall'esistenza effettiva del demansionamento, dalla durata dello stesso, dalla sua entità in relazione alle mansioni in precedenza svolte dal lavoratore.

I suddetti elementi -ha affermato la Corte- hanno costituito oggetto di allegazione da parte della  lavoratrice (come si evince dalla parte espositiva della sentenza), a fondamento della pretesa attinente, tra l'altro, al risarcimento "per danno alla professionalità e alla figura professionale".

La Corte ha altresì ricordato che l'assegnazione a mansioni inferiori pacificamente rappresenta fatto potenzialmente idoneo a produrre una pluralità di conseguenze dannose, sia di natura patrimoniale che di natura non patrimoniale. Invero la violazione dell'art. 2103 c.c., può pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine professionalità, che è di certo bene economicamente valutabile, posto che esso rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro. Inoltre la modifica in peius delle mansioni è potenzialmente idonea a determinare un pregiudizio a beni di natura immateriale, anche ulteriori rispetto alla salute, atteso che, nella disciplina del rapporto di lavoro, numerose disposizioni assicurano una tutela rafforzata del lavoratore, con il riconoscimento di diritti oggetto di tutela costituzionale, con la configurabilità di un danno non patrimoniale risarcibile ogni qual volta vengano violati, superando il confine dei sacrifici tollerabili, diritti della persona del lavoratore oggetto di peculiare tutela al più alto livello delle fonti (in tal senso Cass. 12253 del 12/06/2015, Rv. 635727). La Suprema Corte ha giudicato adeguato rilievo alla dignità personale del lavoratore che, in riferimento agli artt. 2, 4 e 32 Cost., costruisce come diritto inviolabile; abbia descritto quale lesione di tale diritto proprio "i pregiudizi alla professionalità da dequalificazione, che si risolvano nella compromissione delle aspettative di sviluppo della personalità del lavoratore che si svolge nella formazione sociale costituita dall'impresa", con la conseguenza che alla lesione della posizione giuridica soggettiva connessa alle mansioni assegnate al lavoratore è attribuita attitudine generatrice di danni a contenuto non patrimoniale, "in quanto idonea ad alterare la normalità delle relazioni del lavoratore con il contesto aziendale in cui opera, del cittadino con la società in cui vive, dell'uomo con se stesso" (così Cass. Sez. Lavoro, sentenza n. 12253 del 2015 citata). E' stato affermato, inoltre, che il giudice "può desumere l'esistenza del danno, determinandone anche l'entità in via equitativa, con processo logico - giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all'esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 19778 del 2014; Cass. n. 4652 del 2009; Cass. n. 28274 del 2008; Cass. SS.UU.. n. 6572/2006 cit.)".

Le argomentazioni richiamate hanno indotto la Suprema Corte a cassare l'impugnata sentenza in  relazione alla statuizione con la quale la Corte territoriale ha rigettato la domanda risarcitoria omettendo a priori ogni valutazione degli elementi di fatto offerti dall'acquisita istruttoria, eventualmente indicativi della qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, del tipo di professionalità in precedenza espressa, della durata del demansionamento e, di conseguenza, utili in funzione della prova del danno in base a criteri presuntivi, in relazione al demansionamento che la ricorrente assume di aver subito nel periodo 2000- 2002. La causa è stata rimessa al giudice del rinvio, per  la considerazione dei suddetti elementi in un'ottica di valutazione presuntiva del danno e in funzione di una eventuale liquidazione equitativa del medesimo.


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