Legge e giustizia: venerdì 19 aprile 2024

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ANCHE NELLA STAGIONE DELLA FLESSIBILITÀ LE NORME DI LEGGE IMPERATIVE REGOLANO DIRETTAMENTE IL RAPPORTO DI LAVORO IN MISURA PREVALENTE RISPETTO ALL'AUTONOMIA INDIVIDUALE - In ragione della diseguaglianza di fatto delle parti nel contratto (Cassazione Sezione Lavoro n. 18692 del 6 settembre 2007, Pres. Senese, Rel. De Matteis).

Lo svolgimento del lavoro di commesso alle vendite all'interno della struttura dell'impresa, con materiali ed attrezzature proprie della stessa costituisce un forte indizio della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dalla definizione del rapporto come collaborazione saltuaria. Quella del commesso è una figura tipologicamente subordinata, come quella del lavoratore che in fabbrica è addetto alla catena di produzione.

Nel nostro ordinamento non sussisteva e non sussiste, neppure dopo le recenti riforme del mercato del lavoro, una libertà indiscriminata ed incontrollabile di sussunzione della prestazione lavorativa in un modello contrattuale informale. Nella stagione c.d. della flessibilità il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 prevede rigorosi requisiti formali per le tipologie contrattuali, anche connotate dall'autonomia, diverse dal rapporto di lavoro subordinato (art. 62 per il contratto a progetto, art. 35 per il lavoro intermittente, art. 56 per il contratto di inserimento, art. 70 e segg. per le prestazioni occasionali di tipo accessorio, etc.).

L'art. 1 d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, consentendo l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, conserva l'esigenza causale del termine e l'onere della forma scritta. Per quanto riguarda l'orario, l'art. 3 d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66 pone una presunzione di normalità dell'orario di lavoro in 40 ore settimanali, e l'art. 2 D.Lgs 25 febbraio 2000 n. 61 continua a richiedere la forma scritta per il contratto a tempo parziale.

Si deve pertanto ribadire che nel campo del diritto del lavoro (che comprende, ex art. 35 Cost., qualsiasi tipologia lavorativa), in ragione della diseguaglianza di fatto delle parti del contratto, dell'immanenza della persona del lavoratore e del contenuto del rapporto e, infine, dell'incidenza che la disciplina di quest'ultimo ha rispetto ad interessi sociali e collettivi, le norme imperative non assolvono solo al ruolo di condizioni di efficacia giuridica della volontà negoziale, ma, insieme alle norme collettive, regolano direttamente il rapporto, in misura certamente prevalente rispetto all'autonomia individuale, cosicché il rapporto di lavoro, che pur trae vita dal contratto, è invece regolato soprattutto da fonti eteronome, indipendentemente dalla comune volontà dei contraenti ed anche contro di essa. E la violazione del modello di contratto e di rapporto imposto all'autonomia individuale dà luogo, di regola, alla conformazione reale del rapporto concreto al modello prescritto.


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