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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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TERMINE DI DECADENZA PER L'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO - Inefficacia per ritardo nel deposito del ricorso- (Cassazione Sezione Lavoro n. 22490 del 4 novembre 2016, Pres. Nobile, Rel. Boghetich).
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Il comma 1 dell'art. 32 della L.
183 del 2010 ha così sostituito i primi due commi dell'art. 6 della L. n. 604
del 1966: "Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza
entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta,
ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non
contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a
rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione
sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e'
inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni,
dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice
del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo
di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi
documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o
l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario
al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena
di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo". Il
D.L. n. 225 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011,
n. 10, ha poi disposto, con l'art. 2, comma 54, l' introduzione del comma
1-bis, che dispone che: "In sede di prima applicazione, le disposizioni
di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come
modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta
giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere
dal 31 dicembre 2011".
Tale differimento, come ribadito dalle Sezioni
Unite di questa Corte con riferimento al contratto di lavoro a tempo
determinato (sentenza n. 4913/2016) è stato introdotto per evitare che l'immediata
decorrenza del termine decadenziale, prima non previsto, possa pregiudicare chi
si trovi ad incorrervi inconsapevolmente. La L. n. 92 del 2012, con l'art. 1,
commi 38 e 39, ha poi ulteriormente modificato l'art. 6, comma 2, sostituendo,
per i licenziamenti intimati dopo la sua entrata in vigore, il termine di 270
giorni con quello di 180 giorni. Come la Suprema Corte ha già rilevato
(sentenza n. 9203/2014 e successive altre conformi, Cass. n. 14406/2015)
l'ambito di novità determinato dal suddetto art. 32 è stato non solo l'estensione
dell'onere di impugnativa stragiudiziale a casi in precedenza non previsti, ma anche
il fatto che la stessa impugnazione stragiudiziale diviene inefficace se non
sia seguita dal deposito del ricorso giudiziale nel termine disposto dal
novellato art. 6, comma 2 , della L. n. 604 del 1966, e quindi il diretto
contestuale collegamento tra impugnazione stragiudiziale e decorrenza del
termine (parimenti di decadenza) per il deposito del ricorso giudiziale (o per
le procedure conciliative od arbitrali, anch'esse ridisegnate dall'art. 31
dello stesso Collegato lavoro), sicché il primo e il secondo comma del
novellato art. 6 vengono a costituire, integrandosi fra loro, una disciplina
unitaria, articolata - e qui sta appunto l'elemento generalizzato di novità -
nella previsione di due successivi e tra loro connessi termini di decadenza. Da
tale collegamento tra i due momenti impugnatori (stragiudiziale e giudiziale o arbitrale),
questa Corte, in relazione a licenziamenti intimati prima del 24.11.2010, ha
fatto discendere che il differimento previsto dal comma 1 bis dell'art. 32
della L. n. 183 del 2010 deve intendersi riferito anche alla decadenza di cui
al (nuovo) comma 2, la cui operatività viene fatta parimenti decorrere dal
31.12.2011. Così argomentando, si è implicitamente ammesso che il termine
(decadenziale) di 270 giorni si applichi anche ai licenziamenti intimati prima
dell'entrata in vigore del Collegato lavoro, che già erano assoggettati al
termine, parimenti decadenziale, di 60 giorni per l'impugnativa stragiudiziale
previsto dall'art. 6 della L. 604 nella formulazione allora vigente. A tale
impostazione occorre dare esplicita continuità, come peraltro già confermato da
questa Corte (cfr. Cass. n. 13598/2016).
La soluzione discende dal fatto che la
novella non ha posto delimitazioni temporali (ad eccezione di quella prevista
dal comma 1 bis) per l'applicazione del nuovo regime di impugnativa del
licenziamento, per cui non vi è spazio per limitarne l'applicazione a seconda
della data in cui il recesso è stato intimato. Né tale applicazione generale si
pone in violazione dell'art. 11 delle preleggi, considerato che la previsione
non ha portata retroattiva. Deve infatti rilevarsi che nel caso che ci occupa,
in cui il licenziamento era già assoggettato all'onere di contestazione
stragiudiziale entro 60 gg., l'ulteriore termine decadenziale di 270 giorni ha
sostituito il preesistente termine quinquennale di prescrizione di cui all'art.
1442 c.c., previsto in via generale per la proposizione dell'azione giudiziale
di annullamento ed applicabile anche all'impugnativa del licenziamento (ex multis,
da ultimo ancora Cass. ord., n.. 20586 del 13/10/2015). In tal senso, la nuova
disposizione non ha inciso su una situazione sostanziale già esaurita, ma su
una situazione ancora in fieri per la pendenza del termine
prescrizionale. Secondo un consolidato insegnamento di questa S.C. (v. Cass. n.
2705/82; Cass. n. 2743/75 e da ultimo, con riferimento alla decadenza introdotta
dall'art. 32 per il contratto di somministrazione a tempo determinato, Cass. n.
2420 del 8/2/2016), si può parlare di retroattività normativa quando una
disposizione di legge introduca, per fatti e rapporti già assoggettati
all'imperio di una legge precedente, una nuova disciplina degli effetti
esauritisi (facta praeterita) sotto la legge anteriore (con l'eccezione data dal
limite della cosa giudicata), ovvero una nuova disciplina di tutti gli effetti
di un rapporto posto in essere prima dell'entrata in vigore della nuova norma,
senza distinzione tra effetti verificatisi anteriormente o posteriormente alla
nuova disposizione. Non sussiste, invece, retroattività, ove la nuova norma
disciplini status, situazioni e rapporti che, pur costituendo lato sensu
effetti di un pregresso fatto generatore (previsti e considerati nel quadro di
una diversa normativa), siano da esso distinti ontologicamente e
funzionalmente, in quanto suscettibili di una nuova regolamentazione mediante
l'esercizio di poteri e facoltà non consumati sotto la precedente disciplina. Lo
ius superveniens è quindi applicabile ai fatti, agli status e alle
situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore,
ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina
disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se
stessi, prescindendosi dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo
che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la
disciplina giuridica del fatto generatore (cfr., da ultimo, Cass. n. 4643 del
2016, n. 9462 del 2015, n. 301 del 2014, n. 16620 del 2013 e, meno
recentemente, v. in senso conforme Cass. 3.3.2000 n. 2433 e, in epoca più
remota, Cass. S.U. 12.12.67 n. 2926). È - quest'ultimo - il caso della sostituzione
di un termine di decadenza al precedente termine di prescrizione, in cui il
potere d'azione, ossia di impugnare il licenziamento, era indubbiamente già
sorto prima dell'entrata in vigore dell'art. 32 co. 10 della L. n. 183/10, ma
non si era ancora consumato, essendo ancora pendente il termine di prescrizione
per esercitarlo, di talché la novella non incide sul fatto generatore, ovvero
sul licenziamento asseritamente illegittimo e sui suoi effetti sostanziali, ma sul
diverso procedimento impugnatorio, ancora in corso. L'introduzione, beninteso ex nunc, del nuovo termine di decadenza
per l'azione in giudizio, non determina una compromissione delle tutela
giudiziaria, in violazione dell'art. 24 Cost., 47 della Carta dei diritti
fondamentali della UE , 6 e 13 della CEDU. Ciò in quanto, in primo luogo, il
termine per proporre l'azione in giudizio, anche per effetto della proroga
disposta "in sede di prima applicazione" dal comma 1 bis, risulta
quantitativamente congruo allo scopo di prendere adeguata conoscenza della
nuova legge e delle sue modalità applicative ed a predisporre gli atti
introduttivi del giudizio (o del procedimento conciliativo o arbitrale); esso
risponde inoltre all'interesse generale di pervenire alla celere definizione di
una situazione sostanziale di forte impatto sociale ed economico, che attiene a
diritti primari dell'individuo.
Occorre poi ricordare i principi affermati
dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 15352 del 2015 - nella
quale si è ritenuta l'applicazione della decadenza triennale introdotta dalla L
n. 238 del 1997 alla proposizione della domanda finalizzata al conseguimento
della prestazione indennitaria per epatite post trasfusionale contratta in
epoca antecedente all'entrata in vigore della suddetta legge, con decorrenza
dall'entrata in vigore della legge stessa - che operano anche nella fattispecie
che ci occupa, che pone analoghi problemi nella successione dei diversi regimi.
Le Sezioni Unite hanno ivi premesso che secondo la costante giurisprudenza
costituzionale, il valore del legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica
trova copertura costituzionale nell'art. 3 Cost., ma che tale copertura non è
posta in termini assoluti e inderogabili. Hanno quindi chiarito che la
posizione giuridica che dà luogo ad un ragionevole affidamento nella permanenza
nel tempo di un determinato assetto regolatorio, ben può essere incisa in senso
peggiorativo, in presenza di un determinato interesse pubblico che imponga
interventi normativi diretti a incidere anche su posizioni consolidate, a
condizione che venga rispettato il limite della proporzionalità dell'incisione
rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti (cfr., da ultimo, C.
cost. 10 marzo 2015 n. 56). Il suddetto bilanciamento è stato quindi
individuato dal Supremo Collegio con riferimento alla soluzione adottata dal
legislatore con l'art. 252 disp. att. cod. civ. - in base al quale quando per l'esercizio
di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito
dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei
diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni in corso, ma con decorrenza
dalla data di entrata in vigore della nuova legge - disposizione cui deve
attribuirsi il valore di regola generale, come già ritenuto da questa Corte, anche
a Sezioni Unite (Cass. S.U. 7 marzo 2008 n. 6173), che ha ribadito sul punto
un'analoga affermazione della Corte costituzionale (Corte Cost. 3 febbraio 1994
n. 20).
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