Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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LA VALUTAZIONE DATORIALE SULL'ESITO DELLA PROVA E' AMPIAMENTE DISCREZIONALE - Ma il licenziamento è nullo in caso di motivo illecito (Cassazione Sezione Lavoro n. 1180 del 18 gennaio 2017, Pres. Nobile, Rel. Ghinoy).

Nella fase genetica  del rapporto di lavoro le parti possono apporre una clausola di prova disciplinata dall'art. 2096 del cod. civ., dove l'interesse prevalente è la sperimentazione e la   valutazione  da parte del datore di lavoro, delle caratteristiche e delle qualità del lavoratore, nonché del proficuo inserimento di quest'ultimo nella struttura aziendale. Al termine del periodo, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore, senza essere tenuto a motivare il licenziamento in modo specifico né a riconoscere il preavviso. La libertà nel recesso non significa tuttavia che esso sia a totale discrezione del datore di lavoro: la Corte Costituzionale nella sentenza n. 189 del 1980, ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità degli artt. 2096, comma terzo, c.c. e 10, L. 15 luglio 1966, n.604, nelle parti in cui consentono il recesso immotivato del datore dal rapporto di lavoro in prova, non contrastino con gli artt. 3, commi primo e secondo, 4, 25 e 41, comma secondo, Cost., a patto di riconoscere la sindacabilità del concreto esercizio del recesso operato dall'imprenditore in costanza del periodo di prova e l'annullabilità dell'atto nel quale si esprime, tutte le volte che il lavoratore "ritenga e sappia dimostrare il positivo superamento dell'esperimento nonché l'imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito". Facendo seguito a tale arresto, questa Corte ha affermato che il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso, aggiungendo tuttavia che incombe sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da un motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. n. 21784 del 14/10/2009, n. 16224 del 27/06/2013). Risultandone quindi circoscritta la libertà di recesso nell'ambito della funzione cui il patto di prova è finalizzato. Ne consegue che la valutazione datoriale in ordine all'esito della prova è ampiamente discrezionale, sicché la prova da parte del lavoratore dell'esito positivo dell'esperimento non è di per sé sufficiente ad invalidare il recesso, assumendo rilievo tale circostanza se ed in quanto manifesti che esso è stato determinato da motivi diversi.


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