Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA MERA INERZIA DEL LAVORATORE E' INSUFFICIENTE A CONFIGURARE IL MUTUO CONSENSO - Chiara e certa volontà (Cassazione Sezione Lavoro n. 1552 del 20 gennaio 2017, Pres. Di Cerbo, Rel. Cinque).

La mera inerzia del lavoratore dopo la scadenza del contratto a termine è di per sé insufficiente a far considerare sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinché possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata - sulla base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, sicché la valutazione del significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di legittimità se non sussistano vizi logici o errori di diritto.


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