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Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024
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LA MERA INERZIA DEL LAVORATORE E' INSUFFICIENTE A CONFIGURARE IL MUTUO CONSENSO - Chiara e certa volontà (Cassazione Sezione Lavoro n. 1552 del 20 gennaio 2017, Pres. Di Cerbo, Rel. Cinque).
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La mera inerzia del lavoratore dopo
la scadenza del contratto a termine è di per sé insufficiente a far considerare
sussistente una risoluzione del rapporto per mutuo consenso in quanto, affinché
possa configurarsi una tale risoluzione, è necessario che sia accertata - sulla
base del lasso di tempo trascorso dopo la conclusione dell'ultimo contratto a
termine, nonché del comportamento tenuto dalle parti e di eventuali circostanze
significative - una chiara e certa comune volontà delle parti medesime di porre
definitivamente fine ad ogni rapporto lavorativo, sicché la valutazione del
significato e della portata del complesso di tali elementi di fatto compete al
giudice di merito, le cui conclusioni non sono censurabili in sede di
legittimità se non sussistano vizi logici o errori di diritto.
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