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Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024
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IL DIVIETO DI TRASFERIMENTO DEL LAVORATORE CHE ASSISTA UN FAMILIARE DISABILE DEVE ESSERE INTERPRETATO IN TERMINI COSTITUZIONALMENTE ORIENTATI - Anche in caso di disabilità non grave (Cassazione Sezione Lavoro n. 25379 del 12 dicembre 2016, Pres. Nobile, Rel. Bronzini).
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La disposizione dell'art. 33, comma
5, della legge n. 104 del 1992, laddove vieta di trasferire, senza consenso, il
lavoratore che assiste con continuità un familiare disabile convivente, deve
essere interpretata in termini costituzionalmente orientati - alla luce
dell'art. 3, secondo comma, Cost., dell'art. 26 della Carta di Nizza e della
Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006 sui diritti dei disabili,
ratificata con legge n. 18 del 2009 - in funzione della tutela della persona
disabile. Ne consegue che il trasferimento del lavoratore è vietato anche
quando la disabilità del familiare, che egli assiste, non si configuri come
grave, a meno che il datore di lavoro, a fronte della natura e del grado di
infermità psico-fisica del familiare, provi la sussistenza di esigenze aziendali
effettive ed urgenti, insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte (Cass. n.
9201/2012).
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