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Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
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I CRITERI DI SCELTA PER IL LICENZIAMENTO DEVONO CONFORMARSI AI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE - Razionalità e graduazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 25192 del 7 dicembre 2016, Pres. Napoletano, Rel. Blasutto).
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In caso di licenziamento
collettivo, quando il giustificato motivo oggettivo si identifica nella
generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, non sono
utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere in
quanto non più necessaria, né il criterio della impossibilità di repechage, in
quanto tutte le posizioni lavorative sono equivalenti e tutti i lavoratori sono
potenzialmente licenziabili. In questi casi, il datore di lavoro deve pur
sempre improntare l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare
ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi
dell'art. 1175 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto
obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse. In questa situazione,
pertanto, si è posto il problema di individuare in concreto i criteri obiettivi
che consentano di ritenere la scelta conforme ai dettami di correttezza e buona
fede (Cass. 6.9.03 n. 13058) ed è stato ritenuto che possa farsi riferimento,
pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri che la L. n. 223 del
1991, art. 5, ha dettato per i licenziamenti collettivi per l'ipotesi in cui
l'accordo sindacale ivi previsto non abbia indicato criteri di scelta diversi
e, conseguentemente, prendere in considerazione in via analogica i criteri dei
carichi di famiglia e dell'anzianità (non assumendo, invece, rilievo le
esigenze tecnico - produttive e organizzative data la indicata situazione di
totale fungibilità tra i dipendenti) (v. Cass. n. 16144 del 2001, nonché n.
11124 del 2004). Certamente, dunque, l'art. 5 L. n. 223/91 offre uno standard
idoneo a rispettare l'art. 1175 c.c.. Tuttavia, non può escludersi
l'utilizzabilità di altri criteri, purché non arbitrari, ma improntati a
razionalità e graduazione delle posizioni dei lavoratori interessati.
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