Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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LA RIDUZIONE DI PERSONALE DEVE INVESTIRE L'INTERO COMPLESSO AZIENDALE - Tranne che in caso di autonomia e specificità delle professionalità utilizzate (Cassazione Sezione Lavoro n. 24647 del 21 dicembre 2016, Pres. Napoletano, Rel. Spena).

La riduzione di personale deve, in linea generale, investire l'intero complesso aziendale, potendo essere limitata a specifici rami aziendali soltanto se caratterizzati da autonomia e specificità delle professionalità utilizzate, infungibili rispetto alle altre (cfr. al riguardo, Cass. 14 giugno 2007 n. 13876 e, in precedenza, Cass. sent. nn. 7752/06, 9888/06, 11034/06 e 11886/06) e il datore di lavoro deve indicare nella comunicazione iniziale sia le ragioni della limitazione dei licenziamenti ai dipendenti di alcune unità (o settori) sia le ragioni per cui non ritiene di ovviare ad alcuni licenziamenti con il trasferimento ad unità produttive geograficamente vicine (Cass. Sez. Lav. n. 22655 dell'11/12/2012). Nelle ipotesi di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, invece, la legittimità del licenziamento è condizionata alla sola verifica della effettività della esigenza di riduzione del personale e del rapporto di causalità tra tale esigenza ed il licenziamento concretamente operato, sicché una questione di comparazione si pone nei soli casi in cui la esigenza di riorganizzazione aziendale sia potenzialmente riferibile ad una pluralità di posizioni di lavoro e non anche invece su base territoriale.


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