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Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024
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LA MERA ACCETTAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE NON PUO' ESSERE INTERPRETATA COME RINUNZIA AI DIRITTI DERIVANTI DALL'ILLEGITTIMITA' DEL RECESSO - Non esiste alcuna incompatibilità (Cassazione Sezione Lavoro n. 3045 del 6 febbraio 2017, Pres. Di Cerbo, Rel. Boghetich).
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L'orientamento della Suprema
Corte è nel senso che la mera accettazione della liquidazione, ancorché non
accompagnata da alcuna riserva, non può essere interpretata, per assoluto
difetto di concludenza, come tacita dichiarazione di rinunzia ai diritti
derivanti dall'illegittimità del licenziamento. Non esiste infatti alcuna
incompatibilità logica e giuridica tra l'accettazione della liquidazione e la
volontà di ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, al
fine del conseguimento dell'ulteriore diritto alla riassunzione o al
risarcimento del danno conseguente.
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