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Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024
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CONTESTAZIONE E CONVOCAZIONE NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Impiego pubblico (Cassazione Sezione Lavoro n. 5314 del 2 marzo 2017, Pres. Macioce, Rel. Torrice).
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L'art. 27 del CCNL comparto enti
pubblici non economici in data 6.7.1995, come successivamente modificato
dall'art. 15 del CCNL stesso comparto 2002-2005, prevede che l'Amministrazione
non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente,
se non previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi
tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l'ufficio
istruttore, individuato secondo l'ordinamento dell'amministrazione, è venuto a
conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con
l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante
dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato (c. 2) e dispone
che la convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano
trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato
causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del
dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni (c. 3).
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