Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

CONTESTAZIONE E CONVOCAZIONE NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - Impiego pubblico (Cassazione Sezione Lavoro n. 5314 del 2 marzo 2017, Pres. Macioce, Rel. Torrice).

L'art. 27 del CCNL comparto enti pubblici non economici in data 6.7.1995, come successivamente modificato dall'art. 15 del CCNL stesso comparto 2002-2005, prevede che l'Amministrazione non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del dipendente, se non previa contestazione scritta dell'addebito, da effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l'ufficio istruttore, individuato secondo l'ordinamento dell'amministrazione, è venuto a conoscenza del fatto e senza aver sentito il dipendente a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato (c. 2) e dispone che la convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni (c. 3). 


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