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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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IL LICENZIAMENTO PUÒ ESSERE VALIDAMENTE COMUNICATO CON LA CONSEGNA AL LAVORATORE DEL LIBRETTO DI LAVORO RECANTE LA RELATIVA ANNOTAZIONE - In base all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 (Cassazione Sezione Lavoro n. 17652 del 13 agosto 2007, Pres. Ianniruberto, Rel. Balletti).
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In base all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 il licenziamento comunicato verbalmente non è idoneo a risolvere il rapporto di lavoro, il quale deve essere considerato giuridicamente in atto, con la conseguenza che persiste l'obbligo retributivo a carico del datore di lavoro fino a quanto non venga comunicato per iscritto il provvedimento di risoluzione del rapporto. L'atto scritto di comunicazione del licenziamento può essere anche diverso da una lettera indirizzata al lavoratore. La forma scritta può ritenersi rispettata anche quando il datore di lavoro comunichi la volontà di risolvere il rapporto consegnando al lavoratore il libretto di lavoro recante l'annotazione scritta del licenziamento.
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