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Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024
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CONTROLLO EX ACTIS - Prima dell'esame di merito (Cassazione Sezione Lavoro n. 4120 del 16 febbraio 2017, Pres. Venuti , Rel. Lorito).
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Qualora una determinata questione
giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in
alcun modo nella sentenza impugnata né indicata nelle conclusioni ivi
epigrafate, il ricorrente che riproponga tale questione in sede di legittimità,
al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura,
ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al
giudice di merito, ma anche di indicare in quale scritto difensivo o atto del
giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di
controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di
esaminare nel merito la questione stessa (vedi, ex plurimis, di recente,
Cass. 22/04/2016 n. 8206).
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