Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO NON HA NATURA DISCIPLINARE - L'addebito può essere sintetizzato (Cassazione Sezione Lavoro n. 284 del 10 gennaio 2017, Pres. Amoroso , Rel. Negri Della Torre).

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto è assimilabile non già ad un licenziamento disciplinare ma ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo; così che solo impropriamente, riguardo ad esso, si può parlare di contestazione delle assenze, non essendo necessaria la completa e minuta descrizione delle circostanze di fatto relative alla causale e trattandosi di eventi, l'assenza per malattia, di cui il lavoratore ha conoscenza diretta. Ne consegue che il datore di lavoro non deve indicare i singoli giorni di assenza, potendosi ritenere sufficienti indicazioni più complessive, idonee ad evidenziare un superamento del periodo di comporto in relazione alla disciplina contrattuale applicabile, come l'indicazione del numero totale delle assenze verificatesi in un determinato periodo, fermo restando l'onere, nell'eventuale sede giudiziaria, di allegare e provare, compiutamente, i fatti costitutivi del potere esercitato.


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