Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

NEL PROCESSO DEL LAVORO L'ESERCIZIO DEI POTERI ISTRUTTORI D'UFFICIO IN GRADO DI APPELLO PRESUPPONE L'INSUSSISTENZA DI COLPEVOLE INERZIA DELLA PARTE INTERESSATA - Con conseguente preclusione (Cassazione Sezione Lavoro n. 3738 del 13 febbraio 2017, Pres. Macioce , Rel. Blasutto).

Nel processo del lavoro, la necessità di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, comporta l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo - costituito dalla tendenziale finalizzazione ad una decisione di merito - che impone di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte (cfr. per una recente applicazione del principio, Cass. n. 18410 del 1 agosto 2013). Ciò rileva significativamente in tema di acquisizione probatoria, traducendosi nel dovere del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito - da qualunque parte processuale provenga - con una valutazione non atomistica ma globale nel quadro di una indagine unitaria ed organica, suscettibile di sindacato, in sede di legittimità, per vizi di motivazione e, ove ne ricorrano gli estremi, per scorretta applicazione delle norme riguardanti l'acquisizione della prova (Cfr. Cass.n. 21909 del 25 settembre 2013). Tuttavia, la maggiore pregnanza del dovere del giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito non interferisce direttamente sulle regole che presiedono all'esercizio del potere istruttorio d'ufficio (artt. 421 e 437 c.p.c.). Nel processo del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in grado d'appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l'insussistenza di colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per inottemperanza ad oneri procedurali; l'opportunità di integrare un quadro probatorio tempestivamente delineato dalle parti; l'indispensabilità dell'iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze di causa (Cass. n. 5878 del 2011; n. 154 del 2006). Nel caso di specie, ci si duole del fatto che la Corte territoriale non abbia disposto d'ufficio l'acquisizione degli atti (verbali relativi al diverso giudizio recante alcune deposizioni testimoniali) ritenuti dal C. decisivi ai fini della dimostrazione dell'intento vessatorio del datore di lavoro. Poiché il quadro probatorio era ancora incerto, i giudici di merito avrebbero dovuto provvedere - ad avviso del ricorrente- anche in assenza di una richiesta di parte, all'approfondimento di una circostanza utile per la ricerca della verità materiale. Non ricorrono dunque i presupposti sopra evidenziati per l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio ex art. 437 c.p.c..


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