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Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024
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NEL PROCESSO DEL LAVORO L'ESERCIZIO DEI POTERI ISTRUTTORI D'UFFICIO IN GRADO DI APPELLO PRESUPPONE L'INSUSSISTENZA DI COLPEVOLE INERZIA DELLA PARTE INTERESSATA - Con conseguente preclusione (Cassazione Sezione Lavoro n. 3738 del 13 febbraio 2017, Pres. Macioce , Rel. Blasutto).
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Nel processo del lavoro, la
necessità di assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa di cui all'art.
24 Cost., nell'ambito del rispetto dei principi del giusto processo di cui
all'art. 111, secondo comma, Cost. e in coerenza con l'art. 6 CEDU, comporta
l'attribuzione di una maggiore rilevanza allo scopo del processo - costituito
dalla tendenziale finalizzazione ad una decisione di merito - che impone di
discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa
della parte (cfr. per una recente applicazione del principio, Cass. n. 18410
del 1 agosto 2013). Ciò rileva significativamente in tema di acquisizione
probatoria, traducendosi nel dovere del giudice di pronunciare nel merito della
causa sulla base del materiale probatorio ritualmente acquisito - da qualunque
parte processuale provenga - con una valutazione non atomistica ma globale nel
quadro di una indagine unitaria ed organica, suscettibile di sindacato, in sede
di legittimità, per vizi di motivazione e, ove ne ricorrano gli estremi, per scorretta
applicazione delle norme riguardanti l'acquisizione della prova (Cfr. Cass.n.
21909 del 25 settembre 2013). Tuttavia, la maggiore pregnanza del dovere del
giudice di pronunciare nel merito della causa sulla base del materiale probatorio
ritualmente acquisito non interferisce direttamente sulle regole che presiedono
all'esercizio del potere istruttorio d'ufficio (artt. 421 e 437 c.p.c.). Nel
processo del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio in grado
d'appello presuppone la ricorrenza di alcune circostanze: l'insussistenza di
colpevole inerzia della parte interessata, con conseguente preclusione per
inottemperanza ad oneri procedurali; l'opportunità di integrare un quadro
probatorio tempestivamente delineato dalle parti; l'indispensabilità
dell'iniziativa ufficiosa, volta non a superare gli effetti inerenti ad una
tardiva richiesta istruttoria o a supplire ad una carenza probatoria totale sui
fatti costitutivi della domanda, ma solo a colmare eventuali lacune delle risultanze
di causa (Cass. n. 5878 del 2011; n. 154 del 2006). Nel caso di specie, ci si
duole del fatto che la Corte territoriale non abbia disposto d'ufficio
l'acquisizione degli atti (verbali relativi al diverso giudizio recante alcune
deposizioni testimoniali) ritenuti dal C. decisivi ai fini della dimostrazione
dell'intento vessatorio del datore di lavoro. Poiché il quadro probatorio era
ancora incerto, i giudici di merito avrebbero dovuto provvedere - ad avviso del
ricorrente- anche in assenza di una richiesta di parte, all'approfondimento di
una circostanza utile per la ricerca della verità materiale. Non ricorrono
dunque i presupposti sopra evidenziati per l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio
ex art. 437 c.p.c..
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