Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

NEL RICORSO PER CASSAZIONE IL RICORRENTE DEVE INDICARE IL FATTO STORICO NON ESAMINATO E IL LUOGO DELLA DISCUSSIONE PROCESSUALE - Decisività (Cassazione Sezione Lavoro n. 5212 del 28 febbraio 2017, Pres.Venuti, Rel. Spena).

Nel giudizio in Cassazione il nuovo testo del n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis in ragione della data di pubblicazione delle sentenza impugnata, introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo; ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività".


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