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Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024
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NEL RICORSO PER CASSAZIONE IL RICORRENTE DEVE INDICARE IL FATTO STORICO NON ESAMINATO E IL LUOGO DELLA DISCUSSIONE PROCESSUALE - Decisività (Cassazione Sezione Lavoro n. 5212 del 28 febbraio 2017, Pres.Venuti, Rel. Spena).
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Nel giudizio in Cassazione il
nuovo testo del n. 5) dell'art. 360 cod. proc. civ., applicabile ratione temporis
in ragione della data di pubblicazione delle sentenza impugnata, introduce
nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto
storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della
sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione
tra le parti e abbia carattere decisivo; ne consegue che, nel rigoroso rispetto
delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n.
4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico",
il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale,
da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale
fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua
"decisività".
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