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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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IL VIZIO DI MOTIVAZIONE DENUNCIABILE IN CASSAZIONE SI RESTRINGE A QUELLO DI VIOLAZIONE DI LEGGE - Art. 132 c.p.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 4826 del 24 febbraio 2017, Pres. Macioce , Rel. Tricomi).
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E' denunciabile in cassazione
solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,
a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si
esaurisce nella "mancanza assoluta di motivazione sotto l'aspetto materiale
e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile
tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice
difetto di "sufficienza" della motivazione. Dunque, per le
fattispecie ricadenti ratione temporis nel regime risultante dalla
modifica dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del d.l. n. 83 del
2012, art. 54, il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di
legge. La legge in questo caso è l'art. 132 c.p.c., che impone al giudice di
indicare nella sentenza "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e
di diritto della decisione". Perché la violazione sussista, secondo le
Sezioni Unite, si deve essere in presenza di un vizio "così radicale da
comportare con riferimento a quanto previsto dall'art. 132 c.p.c., n. 4, la
nullità della sentenza per mancanza di motivazione". Mancanza di
motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente
esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo
"talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di
riconoscerla come giustificazione del decisum". Pertanto, a seguito
della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento
al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il
profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza
(sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell'illogicità
manifesta).
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