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Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
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PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE VA TENUTO CONTO ANCHE DELLA PRASSI SINDACALE - Autonomia decisionale (Cassazione Sezione Lavoro n.6097 del 9 marzo 2017, Pres. Napoletano, Rel. Balestrieri).
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La dequalificazione,
unilateralmente operata dal datore di lavoro, del dirigente apicale a dirigente
riconducibile alla "media" o "bassa" dirigenza, seppure - costituendo
inadempimento contrattuale - consente al dipendente la tutela risarcitoria e
può costituire giusta causa di dimissioni, non muta il regime giuridico del
licenziamento "ad nutum" proprio dei dirigenti. Conseguentemente, non
trovano applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, prevista
dall'art. 10 della legge n. 604 del 1966, e le connesse garanzie procedurali di
cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970. A ciò aggiungasi che la Suprema
Corte (sent. 12.9.02 n. 13326) ha affermato che il riconoscimento ad un
lavoratore della qualifica di dirigente a prescindere dalla corrispondenza
della stessa alle mansioni effettivamente svolte non può ritenersi in contrasto
con norme imperative o con l'ordine pubblico. Il principio fondamentale
desumibile dall'art. 2103 cod. civ., secondo cui la qualifica deve corrispondere
alle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, infatti, essendo
stabilito a tutela dei diritti del lavoratore, può essere derogato in suo favore.
Deve infine ed in sostanza evidenziarsi che -sebbene in assenza di specifiche previsioni
contrattuali, ovvero di riconoscimento da parte dell'azienda, la qualifica
(categoria) dirigenziale ordinamentale
possa normalmente riconoscersi solo ai dirigenti apicali (talora ancora
definiti 'alter ego' dell'imprenditore, cfr. Cass. n. 27464/06, Cass. n. 18165/15),
la qualifica contrattuale collettiva o convenzionale di dirigente è ben
ammissibile in base al menzionato principio della derogabilità 'in melius'
delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, oltre che in base al rinvio
operato dal capoverso dell'art. 2095 cod. civ. alla contrattazione collettiva. Del
resto questa Corte ha altresì affermato che nelle imprese di rilevanti di dimensioni
possono coesistere dirigenti di diverso livello, con differente graduazione dei
compiti loro assegnati, purché sia riconosciuta al dirigente di grado inferiore
un'ampia autonomia decisionale in grado di incidere sugli obiettivi aziendali anche
se circoscritta dal potere generale di massima del dirigente di livello
superiore, Cass. 29.2.2016 n. 3981. Secondo Cass. 14.10.2016 n. 20805, in
tema di attribuzione della qualifica di dirigente, va tenuto conto di quanto
stabilito dalla contrattazione collettiva e dalle prassi sindacali, che ne
hanno portato al riconoscimento anche a lavoratori che, pur non investiti di
quei poteri di direzione necessari per richiamare la nozione di "alter
ego" dell'imprenditore, sono in possesso di elevate conoscenze
scientifiche e tecniche o, comunque, sono dotati di professionalità tale da
collocarsi in condizioni di particolare forza nel mercato del lavoro.
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