Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI DIRIGENTE VA TENUTO CONTO ANCHE DELLA PRASSI SINDACALE - Autonomia decisionale (Cassazione Sezione Lavoro n.6097 del 9 marzo 2017, Pres. Napoletano, Rel. Balestrieri).

La dequalificazione, unilateralmente operata dal datore di lavoro, del dirigente apicale a dirigente riconducibile alla "media" o "bassa" dirigenza, seppure - costituendo inadempimento contrattuale - consente al dipendente la tutela risarcitoria e può costituire giusta causa di dimissioni, non muta il regime giuridico del licenziamento "ad nutum" proprio dei dirigenti. Conseguentemente, non trovano applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, prevista dall'art. 10 della legge n. 604 del 1966, e le connesse garanzie procedurali di cui all'art. 7 della legge n. 300 del 1970. A ciò aggiungasi che la Suprema Corte (sent. 12.9.02 n. 13326) ha affermato che il riconoscimento ad un lavoratore della qualifica di dirigente a prescindere dalla corrispondenza della stessa alle mansioni effettivamente svolte non può ritenersi in contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico. Il principio fondamentale desumibile dall'art. 2103 cod. civ., secondo cui la qualifica deve corrispondere alle mansioni per le quali il lavoratore è stato assunto, infatti, essendo stabilito a tutela dei diritti del lavoratore, può essere derogato in suo favore. Deve infine ed in sostanza evidenziarsi che -sebbene in assenza di specifiche previsioni contrattuali, ovvero di riconoscimento da parte dell'azienda, la qualifica (categoria) dirigenziale ordinamentale possa normalmente riconoscersi solo ai dirigenti apicali (talora ancora definiti 'alter ego' dell'imprenditore, cfr. Cass. n. 27464/06, Cass. n. 18165/15), la qualifica contrattuale collettiva o convenzionale di dirigente è ben ammissibile in base al menzionato principio della derogabilità 'in melius' delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, oltre che in base al rinvio operato dal capoverso dell'art. 2095 cod. civ. alla contrattazione collettiva. Del resto questa Corte ha altresì affermato che nelle imprese di rilevanti di dimensioni possono coesistere dirigenti di diverso livello, con differente graduazione dei compiti loro assegnati, purché sia riconosciuta al dirigente di grado inferiore un'ampia autonomia decisionale in grado di incidere sugli obiettivi aziendali anche se circoscritta dal potere generale di massima del dirigente di livello superiore, Cass. 29.2.2016 n. 3981. Secondo Cass. 14.10.2016 n. 20805, in tema di attribuzione della qualifica di dirigente, va tenuto conto di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva e dalle prassi sindacali, che ne hanno portato al riconoscimento anche a lavoratori che, pur non investiti di quei poteri di direzione necessari per richiamare la nozione di "alter ego" dell'imprenditore, sono in possesso di elevate conoscenze scientifiche e tecniche o, comunque, sono dotati di professionalità tale da collocarsi in condizioni di particolare forza nel mercato del lavoro.


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