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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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L'ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO DISPOSTO DAL TRIBUNALE ECCLESIASTICO PER L'OCCULTAMENTO AL CONIUGE DI UN'INFEDELTÀ PREMATRIMONIALE NON È CONFORME ALL'ORDINE PUBBLICO ITALIANO - Contrasto di giurisprudenza (Cassazione Sezione Prima Civile, ordinanza n. 17767 del 21 agosto 2007, Pres. Luccioli, Rel. Bonomo).
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Giuseppe D. ha ottenuto dal Tribunale Ecclesiastico del Triveneto la dichiarazione di nullità del matrimonio concordatario contratto con Cristina P., sostenendo di avere appreso solo dopo le mozze che sua moglie non gli era stata fedele durante il periodo del fidanzamento e gli aveva nascosto l'esistenza di una relazione avuta con altro uomo. Il Tribunale Ecclesiastico ha ritenuto che la volontà di Giuseppe D. sia stata viziata da un inganno su una qualità personale della moglie la cui mancanza era oggettivamente di tale gravità da perturbare il consorzio della vita coniugale. La decisione è stata confermata dal Tribunale Ecclesiastico Regionale di Appello. Giuseppe D. ha quindi chiesto alla Corte di Appello di Trieste di dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico. La Corte di Trieste ha rigettato la domanda in quanto ha ritenuto contrari all'ordine pubblico nazionale gli effetti della decisione del Tribunale Ecclesiastico; essa ha rilevato che nel caso in esame l'errore sulla fedeltà prematrimoniale aveva carattere meramente soggettivo, che esso non riguardava una qualità personale caratteristica permanente o duratura dell'individuo, ma un comportamento attuato in determinate circostanze e in un determinato tempo e che non era riferibile, nemmeno in via di massima, e nessuna delle fattispecie di errore essenziale riconosciute dall'ordinamento italiano. Giuseppe D. ha proposto ricorso cassazione censurando la decisione della Corte di Trieste per vizi di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Prima Civile, ordinanza n. 17767 del 21 agosto 2007, Pres. Luccioli, Rel. Bonomo) ha trasmesso la causa al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite Civili, dichiarando di non condividere l'orientamento espresso in una precedente sentenza (n. 4707 del 26 maggio 1987) che ha escluso, in un caso analogo, il contrasto fra la decisione del Tribunale Ecclesiastico e l'ordine pubblico italiano. Nell'ordinanza la Suprema Corte ha tra l'altro affermato:
- che il periodo prematrimoniale è caratterizzato dal principio della libertà matrimoniale e non comporta limitazioni al principio generale della libertà sessuale delle persone;
- che nella realtà sociale non è raro che prima del matrimonio possano coesistere relazioni con persone diverse, in situazioni di incertezza, nelle quali è proprio il matrimonio che rappresenta la scelta definitiva a favore di una di esse;
- che in tali situazioni, la negazione dell'esistenza dell'altra relazione, di fronte ad una domanda precisa, costituisce un comportamento che può essere diretto ad evitare sofferenze all'interlocutore;
- che l'infedeltà prematrimoniale, seguita dalla fedeltà matrimoniale, una volta che la scelta sia definitivamente compiuta, non costituisce impedimento al pieno svolgimento della vita matrimoniale, basata sul principio di responsabilità e su obblighi di reciproca solidarietà, e non può quindi farsi rientrare nell'ambito degli errori sulle qualità essenziali di cui si è detto;
- che se invece la relazione prematrimoniale continuasse dopo il matrimonio, essa assumerebbe rilievo ai fini della separazione e non della nullità del matrimonio;
- che in effetti, l'errore sulla fedeltà prematrimoniale - così come un eventuale errore sullo stato di verginità, considerato in passato importante da gran parte della popolazione - assume un valore diverso a seconda degli individui, il che dimostra il carattere soggettivo dello stesso e, anche sotto questo profilo, la non assimilabilità all'errore sulle qualità essenziali, che regola l'istituto matrimoniale italiano.
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