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Legge e giustizia: giovedì 28 marzo 2024
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IRRILEVANZA DEL SEMPLICE DIFETTO DI "SUFFICIENZA" DELLA MOTIVAZIONE - Non deve darsi conto di tutte le risultanze istruttorie (Cassazione Sezione Lavoro n. 6099 del 9 marzo 2017, Pres. Macioce, Rel. Di Paolantonio).
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La riformulazione dell'art. 360
n. 5 c.p.c. ha la finalità di evitare l'abuso dei ricorsi per cassazione basati
sul vizio di motivazione, non strettamente necessitati dai precetti
costituzionali, e, quindi, di supportare la funzione nomofilattica propria della
Corte di cassazione, quale giudice dello ius constitutionis e non dello ius
litigatoris, se non nei limiti della violazione di legge. Il vizio di
motivazione, quindi, rileva solo allorquando l'anomalia si tramuta in
violazione della legge costituzionale, "in quanto attinente all'esistenza
della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza
impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale
anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto
materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa
ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice
difetto di "sufficienza" della motivazione", sicché quest'ultima
non può essere ritenuta mancante o carente solo perché non si è dato conto di
tutte le risultanze istruttorie e di tutti gli argomenti sviluppati dalla parte
a sostegno della propria tesi.
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