|
Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024
|
SUCCESSIONE NELL'APPALTO - Conservazione dell'identità economica (Cassazione Sezione Lavoro n. 6770 del 15 marzo 2017, Pres. Bronzini, Rel. Spena).
|
Il trasferimento d'azienda o di
un ramo di azienda è configurabile anche in ipotesi di successione nell'appalto
di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile
entità, tale da rendere possibile lo svolgimento di una specifica impresa. Analoghe
considerazioni valgono quando alla cessazione dell'appalto il servizio torni in
gestione diretta all'imprenditore già committente. Questo assunto trova
conforto in numerose decisioni della Corte di Giustizia; secondo una
giurisprudenza costante del giudice europeo (per tutte: Corte giustizia UE,
sez. II, 09/09/2015, Joào Filipe Ferreira da Silva e Brito più altri e
giurisprudenza ivi citata), il criterio decisivo, per stabilire se sussista un
trasferimento, nel senso della direttiva 2001/23, consiste nel fatto che
l'entità economica conservi la sua identità a prescindere dal cambiamento del proprietario,
il che si desume in particolare dal proseguimento effettivo o dalla ripresa
della sua gestione. Per determinare se questa condizione sia soddisfatta, si
deve prendere in considerazione il complesso delle circostanze di fatto che
caratterizzano l'operazione, fra le quali rientrano, in particolare, il tipo
d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi
materiali, il valore degli elementi materiali al momento del trasferimento, la
riassunzione o meno della maggior parte del personale da parte del nuovo imprenditore,
il trasferimento o meno della clientela nonché il grado di analogia delle
attività esercitate prima e dopo la cessione e la durata di un'eventuale
sospensione di tali attività. Questi elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti
parziali di una valutazione complessiva sicché l'importanza da attribuire rispettivamente
ai singoli criteri varia in funzione dell'attività esercitata o addirittura in
funzione dei metodi di produzione o di gestione utilizzati nell'impresa, nello
stabilimento o nella parte di stabilimento di cui trattasi. In accordo con il
giudice europeo deve precisarsi, quanto all'elemento del trasferimento dei
mezzi di produzione, che l'accertamento dell'avvenuto trasferimento non è
subordinato al trasferimento della proprietà degli elementi materiali (cfr.
Corte di Giustizia, sez. III 15 dicembre 2005 Nurten Gliney-Górres e altri,
punti 37-42 e giurisprudenza ivi richiamata) ed ancora, quanto al trasferimento
del personale, che quando un'entità economica sia in grado, in determinati
settori, di operare senza elementi patrimoniali significativi la conservazione
della sua identità, al di là dell'operazione di cui essa è oggetto, non può
dipendere dalla cessione di tali elementi sicchè, nei settori in cui l'attività
si fonda essenzialmente sulla mano d'opera, un gruppo di lavoratori-
costituente parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale
specificamente destinato dal predecessore alla attività- può corrispondere ad un'entità
economica (cfr. Corte di giustizia sez. VI, 24 gennaio 2002, Temco Service
Industries SA; 14 aprile 1994, Schmidt; 11 marzo 1997, Seizen; 10 dicembre
1998, Hernàndez Vidal e a.).
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|