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Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024
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L'ANOMALIA MOTIVAZIONALE E' UNA VIOLAZIONE DI LEGGE COSTITUZIONALMENTE RILEVANTE - Per effetto della riforma (Cassazione Sezione Lavoro n. 476 del 11 gennaio 2017, Pres. Napoletano , Rel. Leo).
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Invero, come sottolineato dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per
effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo
l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della
motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata,
a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si
esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e
grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto
irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione
perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza
del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione); per l'altro
verso, è stato introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per
cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia
carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito
diverso della controversia).
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