Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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RIPRISTINO DELL'INCARICO DIRIGENZIALE - Forma di tutela per il dirigente pubblico (Cassazione Sezione Lavoro n. 217 del 9 gennaio 2017, Pres. Napoletano, Rel. Tria).

In applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza della Suprema Corte a proposito della configurazione del ripristino dell'incarico dirigenziale come una forma di tutela attribuibile da parte del giudice ordinario in favore dei dirigenti pubblici che siano stati privati, in tutto o in parte, delle loro mansioni per effetto di un illegittimo provvedimento della P.A. datrice di lavoro, il suddetto ripristino - non necessariamente riferito all'incarico originario e comunque da limitare alla durata originariamente pattuita, con detrazione del periodo già trascorso - può essere disposto dal giudice ordinario, senza che eventuali sopravvenute modifiche organizzative adottate dall'Ente datore di lavoro possano impedire una simile pronuncia, laddove sia stato accertato che la privazione delle mansioni maggiormente caratterizzanti l'incarico dirigenziale conferito non sia avvenuta per effetto dell'adozione da parte della P.A. di un provvedimento di revoca - in ipotesi illegittimo, ma comunque espresso e motivato - ma a causa di una riorganizzazione aziendale la quale, pur lasciando integri formalmente i compiti affidati al dirigente, di fatto li abbia ridotti a quelli relativi agli interventi di carattere routinario, oltretutto a vantaggio di un consulente privato esterno alla P.A., senza alcuna specifica motivazione al riguardo. In tale ultima ipotesi, infatti, il contrasto con i principi costituzionali e legislativi di riferimento è ancora più grave che nel primo caso in quanto si riscontra la violazione non solo dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. (per il prodursi di una ingiustificata discontinuità dell'azione amministrativa), ma anche del principio del giusto procedimento (perché si viene a determinare una revoca implicita dell'incarico dirigenziale, in contrasto con l'art. 3 della legge n. 241 del 1990 che prescrive l'obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi) nonché dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, per l'ingiustificato aumento della "spesa complessiva per il personale regionale e locale", che, come più volte sottolineato dal Giudice delle leggi è una delle più frequenti e rilevanti cause del disavanzo pubblico.


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