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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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SEMPLIFICAZIONE, SNELLIMENTO E DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO - In applicazione dell'art. 111 Cost. (Cassazione Sezione Lavoro n. 395 del 10 gennaio 2017, Pres. Amendola , Rel. Vincenti).
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L'intervento novellatore del giudizio di
legittimità recato dalla legge n. 197 del 2016 è ispirato, secondo una linea di
tendenza registratasi nell'ultimo decennio, da pressanti esigenze di
semplificazione, snellimento e deflazione del contenzioso dinanzi alla Corte di
cassazione, in attuazione del principio costituzionale, di cui all'art. 111
Cost. (e convenzionale: art. 6 CEDU), della ragionevole durata del processo e
di quello, in esso conestato, dell'effettività della tutela giurisdizionale;
che in siffatta prospettiva il legislatore (attingendo ad indicazioni de iure
condendo, provenienti
dalle Commissioni ministeriali di riforma del processo civile del 2013 e del
2015, in parte approdate all'esame parlamentare) ha inteso modulare il giudizio
di legittimità (incidendo, segnatamente, sugli artt. 375, 376, 380-bis,
380-bis. 1 e 380-ter c.p.c.) in ragione di una più generale suddivisione del
contenzioso in base alla valenza nomofilattica, o meno, delle cause, riservando
a quelle prive di siffatto connotato (ossia, il contenzioso più nutrito) un
procedimento camerale, tendenzialmente assunto come procedimento ordinario,
"non partecipato" e da definirsi tramite ordinanza (in luogo della
celebrazione dell'udienza pubblica e della decisione con sentenza, previste
essenzialmente per le cause "dalla particolare rilevanza della questione
di diritto"); che, tanto premesso, occorre osservare che il principio di
pubblicità dell'udienza - di rilevanza costituzionale in quanto, seppur non
esplicitato dalla Carta Fondamentale, è connaturato ad un ordinamento
democratico e previsto, tra gli altri strumenti internazionali, segnatamente
dall'art. 6 CEDU - non riveste carattere assoluto e può essere derogato in
presenza di "particolari ragioni giustificative", ove "obiettive
e razionali" (Corte cost., sent. n. 80 del 2011); che una siffatta deroga
- anche alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza della Corte EDU
(tra le tante e più di recente, sentenza 21 giugno 2016, Tato Marinho c.
Portogallo), seguiti
da un costante orientamento di questa Corte (tra le altre, Cass., 18 luglio
2008, n. 19947; Cass., 16 marzo 2012, n. 4268; Cass., 9 ottobre 2015, n. 20282;
Cass., 5 maggio 2016, n. 9041) - è consentita in ragione della conformazione
complessiva del procedimento, là dove, a fronte della pubblicità del giudizio
assicurata in prima o seconda istanza, una tale esigenza non si manifesti
comunque più necessaria per la struttura e funzione dell'ulteriore istanza, il
cui rito sia volto, eminentemente, a risolvere questioni di diritto o comunque
non "di fatto", tramite una trattazione rapida dell'affare, non
rivestente peculiare complessità; che in tal senso, come accennato in
precedenza, viene a declinarsi la disciplina dell'art. 380-bis c.p.c. (sul
modello di quella già dettata per il giudizio penale di cassazione dall'art.
611 c.p.p.), funzionale alla decisione, in sede di legittimità (quale giudizio
che, oltre a non postulare in sé profili di autonomo accertamento dei fatti, ha
assunto, in ambito civile, a seguito della novella legislativa del 2012 recante
la modifica del n. 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., una ancor più
spiccata accentuazione del sindacato sugli errores in indicando rispetto a
quello sul vizio di "motivazione", resecato nei confini indicati
dall'esegesi compiuta da Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053), di ricorsi
che si presentino, all'evidenza ("a un sommario esame": art. 376
c.p.c.), inammissibili, manifestamente infondati o manifestamente fondati (art.
375 c.p.c.), ossia di impugnazioni per le quali, lungi dal porsi questioni
giuridiche di rilevanza nomofilattica (cui soltanto è riservata la pubblica
udienza e la decisione con sentenza dall'art. 375 c.p.c.), risulta consentanea,
nei termini e per le ragioni innanzi evidenziati, la decisione resa con
ordinanza (ex
art.
375 c.p.c., quale provvedimento per definizione succintamente motivato: art.
134 c.p.c.) all'esito di adunanza camerale non partecipata; che, proprio sotto
tale ultimo profilo, la garanzia del contraddittorio, necessaria in quanto
costituente il nucleo indefettibile del diritto di difesa, costituzionalmente
tutelato dagli artt. 24 e 111 Cost. (cfr., in rapporto all'art. 24 Cost., già
Corte cost., sent. n. 102 del 1981), è, comunque, assicurata dalla trattazione
scritta della causa, con facoltà delle parti di presentare memorie per
illustrare ulteriormente le rispettive ragioni (che, del resto, devono essere
già compiutamente declinate con il ricorso per quanto riguarda, segnatamente, i
motivi dell'impugnazione), non solo in funzione delle difese svolte dalla
controparte, ma anche in rapporto alla proposta del relatore circa la
sussistenza di ipotesi di trattazione camerale, ex art. 375 c.p.c.;
che l'interlocuzione scritta, attraverso la quale viene a configurarsi il
contraddittorio nell'ambito del procedimento di cui all'art. 380-bis c.p.c., si
mostra come l'esito di un bilanciamento, non irragionevolmente effettuato dal
legislatore alla stregua dell'ampia discrezionalità che gli appartiene nella
conformazione degli istituti processuali (tra le tante, Corte cost., sent. n.
152 del 2016), tra le esigenze del diritto di difesa e quelle, del pari
costituzionalmente rilevanti, in precedenza evidenziate, di speditezza e
concentrazione, in funzione della ragionevole durata del processo e della
tutela effettiva da assicurare, anche in tale prospettiva, alle parti
interessate dal contenzioso; esigenze, queste, che trovano congruente
contestualizzazione nel peculiare assetto strutturale e funzionale del
procedimento previsto dalla legge n. 197 del 2016; che, infine, la previsione
di una proposta di trattazione camerale da parte del relatore, in ragione della
ravvisata esistenza di ipotesi di decisione del ricorso di cui all'art. 375
c.p.c. - in luogo della relazione (o cd. "opinamento") depositata in
cancelleria, secondo la formulazione del previgente art. 380-bis c.p.c. -
appartiene anch'essa all'esercizio della discrezionalità del legislatore in
ambito processuale e non è tale da vulnerare il diritto di difesa, giacché trattasi
di esplicitazione interlocutoria di mera ipotesi di esito decisorio, non
affatto vincolante per il Collegio e che, di per sé, ove rimanga confinata
nell'alveo del thema decidendum segnato dai motivi di impugnazione,
neppure è idonea a sollecitare profili attinenti allo stesso principio del
contraddittorio.
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