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Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024
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RESPONSABILITA' PER OMESSA INFORMAZIONE - L'onere probatorio (Cassazione Sezione Lavoro n. 10319 del 26 aprile 2017, Pres. Manna, Rel. Patti).
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Gravano sul datore di lavoro
puntuali obblighi di informazione del lavoratore, al fine di evitare il rischio
specifico della lavorazione, insuscettibili di essere assolti mediante
indicazioni generiche, in quanto in tal modo la misura precauzionale non
risulterebbe adottata dal datore di lavoro, ma l'individuazione dei suoi
contenuti sarebbe inammissibilmente demandata al lavoratore (Cass. 6 ottobre
2016, n. 20051).
Il datore di lavoro è anzi sempre
responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, anche qualora sia ascrivibile
non soltanto ad una sua disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e
imprudenza (Cass. 10 settembre 2009, n. 19494). Egli è totalmente esonerato da
ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore assuma
caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti
al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, in
modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento (Cass. 17 febbraio 2009, n.
3786): così integrando il cd. "rischio elettivo", ossia una condotta
personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione
lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa
volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di
fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad
interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass.
5 settembre 2014, n. 18786). Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale
non ha applicato correttamente gli enunciati principi di diritto. Pure avendo
escluso la ricorrenza di un rischio elettivo (dall'ultimo capoverso di pg. 7 al
primo di pg. 8 della sentenza), essa ha invertito l'onere probatorio,
attribuendo al lavoratore, che pure ha assolto il proprio alla stregua dell'art.
1218 c.c., la mancata specificazione delle misure di sicurezza adottabili (dal
penultimo capoverso di pag. 8 al secondo di pag. 9 della sentenza) e pertanto
di quelle cautele obliteranti la colpa della società datrice, del cui onere
essa è onerata.
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