Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

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RESPONSABILITA' PER OMESSA INFORMAZIONE - L'onere probatorio (Cassazione Sezione Lavoro n. 10319 del 26 aprile 2017, Pres. Manna, Rel. Patti).

Gravano sul datore di lavoro puntuali obblighi di informazione del lavoratore, al fine di evitare il rischio specifico della lavorazione, insuscettibili di essere assolti mediante indicazioni generiche, in quanto in tal modo la misura precauzionale non risulterebbe adottata dal datore di lavoro, ma l'individuazione dei suoi contenuti sarebbe inammissibilmente demandata al lavoratore (Cass. 6 ottobre 2016, n. 20051).

Il datore di lavoro è anzi sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, anche qualora sia ascrivibile non soltanto ad una sua disattenzione, ma anche ad imperizia, negligenza e imprudenza (Cass. 10 settembre 2009, n. 19494). Egli è totalmente esonerato da ogni responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza, necessariamente riferiti al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento (Cass. 17 febbraio 2009, n. 3786): così integrando il cd. "rischio elettivo", ossia una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o anche ad essa riconducibile, ma esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata (Cass. 5 settembre 2014, n. 18786). Ebbene, nel caso di specie, la Corte territoriale non ha applicato correttamente gli enunciati principi di diritto. Pure avendo escluso la ricorrenza di un rischio elettivo (dall'ultimo capoverso di pg. 7 al primo di pg. 8 della sentenza), essa ha invertito l'onere probatorio, attribuendo al lavoratore, che pure ha assolto il proprio alla stregua dell'art. 1218 c.c., la mancata specificazione delle misure di sicurezza adottabili (dal penultimo capoverso di pag. 8 al secondo di pag. 9 della sentenza) e pertanto di quelle cautele obliteranti la colpa della società datrice, del cui onere essa è onerata.


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