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Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
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CONTINUITA' DEL TIPO DI ILLECITO - Sanzionato per l'uso di impianti audiovisivi (Cassazione Sezione Terza Penale n. 22148 dell'8 maggio 2017, Pres. Savani, Rel. Di Nicola).
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In tema di divieto di uso di
impianti audiovisivi e di altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, sussiste continuità di
tipo di illecito tra la previgente fattispecie, prevista dagli artt. 4 e 38,
comma primo, I. 20 maggio 1970 n. 300 (cd. Statuto dei lavoratori) e 114 e 171
del D.Lgs. n. 196 del 2003, e quella attuale rimodulata dall'art. 23, D.Lgs. 14
settembre 2015, n. 151 (attuativo di una delle deleghe contenute nel cd. Jobs
Act), avendo la normativa sopravvenuta mantenuto integra la disciplina
sanzionatoria per la quale la violazione dell'art. 4, cit. è penalmente
sanzionata ai sensi dell'art. 38, cit. (Sez. 3, n. 51897 del 08/09/2016,
Bonnino, Rv. 268399). In buona sostanza, per quanto qui interessa, anche la
nuova disposizione (art. 23, D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151) ribadisce la
necessità che l'installazione di apparecchiature (da impiegare esclusivamente
per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la
tutela del patrimonio aziendale ma dalle quali derivi anche la possibilità di
controllo a distanza dell'attività dei lavoratori) sia preceduta da una forma
di codeterminazione (accordo) tra parte datoriale e rappresentanze sindacali
dei lavoratori, con la conseguenza che se l' accordo (collettivo) non è
raggiunto, il datore di lavoro deve far precedere l'installazione dalla
richiesta di un provvedimento autorizzativo da parte dell'autorità
amministrativa (Direzione territoriale del lavoro) che faccia luogo del mancato
accordo con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, cosicché, in mancanza
di accordo o del provvedimento alternativo di autorizzazione, l'installazione
dell'apparecchiatura è illegittima e penalmente sanzionata.
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