Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

NEL PROCESSO IN CASSAZIONE LA PRODUZIONE PARZIALE DI UN DOCUMENTO E' INCOMPATIBILE CON I PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO - Collocazione degli atti (Cassazione Sezione Lavoro n. 10636 del 2 maggio 2017, Pres. Nobile, Rel. Lorito).

L'onere di depositare i contratti e gli accordi collettivi su cui il ricorso si fonda - imposto, a pena di improcedibilità, dall'art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella nuova formulazione di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n.40 - non può dirsi soddisfatto con la trascrizione nel ricorso delle sole disposizioni della cui violazione il ricorrente si duole attraverso le censure alla sentenza impugnata, dovendosi ritenere che la produzione parziale di un documento sia incompatibile con i principi generali dell'ordinamento e con i criteri di fondo dell'intervento legislativo di cui al citato D.Lgs. n.40 del 2006, intesi a potenziare la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione, e non consente di escludere che in altre parti dello stesso vi siano disposizioni indirettamente rilevanti per l'interpretazione esaustiva della questione che interessa. Nello specifico, non solo le disposizioni pattizie non sono state riportate nel loro contenuto, ma neanche risulta indicata la collocazione in atti del contratto collettivo in forma integrale, in coerenza con i principi sinora esposti, così esponendosi la censura, ad un giudizio di improcedibilità.


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