Legge e giustizia: mercoledì 08 maggio 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LA PREDISPOSIZIONE DI MISURE DI SICUREZZA PER I LAVORATORI E' IMPOSTA DALL'ART. 32 COST. REP. - Diritto primario ed originario (Cassazione Sezione Lavoro n. 10145 del 21 aprile 2017, Pres. Bronzini, Rel. Leo).

La mancata predisposizione di tutti i dispositivi di sicurezza al fine di tutelare la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro viola l'art. 32 della Costituzione, che garantisce il diritto alla salute come primario ed originario dell'individuo, nonché le diposizioni antinfortunistiche, fra le quali quelle contenute del D.Lg.vo n. 626/94 - attuativo, come è noto, di direttive europee riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nello svolgimento dell'attività lavorativa - ed altresì dell'art. 2087 c.c. che, imponendo la tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore da parte del datore di lavoro prevede un obbligo, da parte di quest'ultimo, che non si esaurisce "nell'adozione e nel mantenimento perfettamente funzionale di misure di tipo igienico-sanitarie o antinfortunistico", ma attiene anche - e soprattutto - alla predisposizione "di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione di quella integrità nell'ambiente o in costanza di lavoro anche in relazione ad eventi, pur se allo stesso non collegati direttamente ed alla probabilità di concretizzazione del conseguente rischio". Tale interpretazione estensiva della citata norma del codice civile si giustifica alla stregua dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.. già da epoca risalente. Cass. nn. 7768/95; 8422/97), sia in base al rilievo costituzionale del diritto alla salute - art. 32 Cost. - sia per il principio di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto obbligatorio - artt. 1175 e 1375 c.c., disposizioni caratterizzate dalla presenza di elementi normativi e di clausole generali (Generalklauseln) - cui deve essere improntato e deve ispirarsi anche lo svolgimento del rapporto di lavoro, sia, infine, "pur se nell'ambito della generica responsabilità extracontrattuale", ex art. 2043 c.c., in tema di neminem laedere (al riguardo, questa Suprema Corte ha messo, altresì, in evidenza, già da epoca non recente, che, in conseguenza del fatto che la violazione del dovere del neminem laedere può consistere anche in un comportamento omissivo e che l'obbligo giuridico di impedire l'evento può discendere, oltre che da una norma di legge o da una clausola contrattuale, anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività, a tutela di un diritto altrui, è da considerare responsabile il soggetto che. pur consapevole del pericolo cui è esposto l'altrui diritto, ometta di intervenire per impedire l'evento dannoso).


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