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Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024
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NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE L'AUDIZIONE E' INDISPENSABILE - In base all'art. 7 St. Lav. (Cassazione Sezione Lavoro n. 11895 del 12 maggio 2017, Pres. Napoletano, Rel. Lorito).
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Il
datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare nei confronti
del dipendente non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato il quale,
ancorché abbia inviato una compiuta difesa scritta, ne abbia fatto espressa
richiesta (vedi Cass. 26/10/2010 n. 21899), allorquando tale volontà sia
comunicata in termini univoci. La giurisprudenza della Suprema Corte ha,
infatti, più volte affermato che questa specifica garanzia (la previa audizione
a difesa), una volta che l'espressa richiesta sia stata formulata dal
lavoratore, costituisce in ogni caso indefettibile presupposto procedurale che
legittima l'adozione della sanzione disciplinare anche nell'ipotesi in cui il
lavoratore, contestualmente alla richiesta di audizione a difesa, abbia
comunicato al datore di lavoro giustificazioni scritte; le quali per il solo
fatto che si accompagnino alla richiesta di audizione, sono ritenute dal
lavoratore stesso non esaustive e destinate ad integrarsi con le
giustificazioni che il lavoratore stesso eventualmente aggiunga o precisi in
sede di audizione. Deve quindi ribadirsi, come principio di diritto, che il
datore di lavoro, il quale intenda adottare una sanzione disciplinare, non può
omettere l'audizione del lavoratore incolpato ove quest'ultimo, ne abbia fatto
richiesta espressa contestualmente alla comunicazione, nel termine di cui alla
L. n.300 del 1970, art.7, comma 5, di giustificazioni scritte, anche se queste
siano ampie e potenzialmente esaustive (vedi in motivazione, Cass. 22/3/2010 n.
6845).
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