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Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024
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LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - Mancanza di criteri stabiliti dalla legge (Cassazione Sezione Lavoro n. 12470 del 18 maggio 2017, Pres. Chiarini, Rel. Rubino).
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Nella
liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di
criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura,
non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili
del caso concreto e a consentire la verifica "ex post" del
ragionamento seguito dal giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del
fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa
sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo. Devesi ritenere preferibile,
per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di
giudizio a fronte di casi analoghi, l'adozione del criterio di liquidazione
predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in
linea generale e nel rispetto dell'art. 3 Cost., di parametro di conformità
della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di
cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che
ne giustifichino l'abbandono.
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