Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'ISTITUZIONE DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E' UNA PRECIPUA ATTIVITA' DELL'ENTE PUBBLICO - Irrilevante l'espletamento di fatto delle mansioni (Cassazione Sezione Lavoro n. 12556 del 18 maggio 2017, Pres. Napoletano, Rel. Tria ).

La Suprema Corte ha affermato, sia pure con riguardo al Comparto Ministeri - ma a fronte di disposizioni contrattuali aventi analogo contenuto a quelle che vengono richiamate nel presente giudizio - che, per volontà delle Parti contrattuali, l'operatività del diritto all'indennità di posizione organizzativa è stata esclusa prima dell'avvenuta integrazione della relativa disciplina a cura della contrattazione collettiva cui la stessa rinvia, "atteso che, in primo luogo, al momento del conferimento degli incarichi direttivi prima di tale integrazione non erano stati ancora determinati i criteri per l'accesso agli stessi e per la loro revoca e, in secondo luogo, in mancanza di consultazione e concertazioni sindacali, detta indennità non era nemmeno determinabile tra il minimo ed il massimo in relazione alla graduazione delle posizioni organizzative da operarsi nell'ambito della destinazione del fondo di amministrazione" (vedi Cass. 5 dicembre 2008, n. 28860; Cass. 12 dicembre 2008, n. 29269 e n. 29270, richiamate da Cass. 25 novembre 2015, n. 24056). Tale indirizzo, nel tempo, ha portato ad affermare, in termini più generali, che l'istituzione delle posizione organizzative rientra nella precipua attività organizzativa dell'ente che, anche a prescindere dalle previsioni contrattuali, deve tener conto delle proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all'affermazione di un indiscriminato obbligo di istituzione, di qui le seguenti conseguenze:

a) il diritto del dipendente a percepire la relativa indennità sorge solo se ed in quanto la posizione organizzativa sia stata istituita (Cass. 29 maggio 2015, n. 11198);

b) prima dell'istituzione delle posizioni organizzative da effettuare all'esito della procedura concertata prevista dalla contrattazione collettiva non è configurabile alcun diritto al risarcimento del danno da perdita di "chance" del dipendente che sostenga di poterne essere beneficiario con elevata probabilità, restando irrilevante l'espletamento di fatto di mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita (vedi, per tutte: Cass. 18 dicembre 2015, n. 25550 e Cass. 15 luglio 2016, n. 14591 nonché Cass. 15 ottobre 2013, n. 23366 e Cass. 29 maggio 2015, n. 11198).

Tali principi - ha precisato la Corte - hanno avuto specifica applicazione anche in molteplici controversie nelle quali, del pari, si discuteva della riconoscibilità, o meno, del risarcimento da perdita di "chance" in favore del personale sanitario non dirigente della AUSL n. 1 di Sassari prima dell'istituzione delle posizioni organizzative da parte dell'Azienda sanitaria stessa.


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