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Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024
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L'ISTITUZIONE DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE E' UNA PRECIPUA ATTIVITA' DELL'ENTE PUBBLICO - Irrilevante l'espletamento di fatto delle mansioni (Cassazione Sezione Lavoro n. 12556 del 18 maggio 2017, Pres. Napoletano, Rel. Tria ).
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La
Suprema Corte ha affermato, sia pure con riguardo al Comparto Ministeri - ma a
fronte di disposizioni contrattuali aventi analogo contenuto a quelle che
vengono richiamate nel presente giudizio - che, per volontà delle Parti
contrattuali, l'operatività del diritto all'indennità di posizione
organizzativa è stata esclusa prima dell'avvenuta integrazione della relativa
disciplina a cura della contrattazione collettiva cui la stessa rinvia, "atteso che, in primo luogo, al momento del
conferimento degli incarichi direttivi prima di tale integrazione non erano
stati ancora determinati i criteri per l'accesso agli stessi e per la loro
revoca e, in secondo luogo, in mancanza di consultazione e concertazioni
sindacali, detta indennità non era nemmeno determinabile tra il minimo ed il
massimo in relazione alla graduazione delle posizioni organizzative da operarsi
nell'ambito della destinazione del fondo di amministrazione" (vedi
Cass. 5 dicembre 2008, n. 28860; Cass. 12 dicembre 2008, n. 29269 e n. 29270,
richiamate da Cass. 25 novembre 2015, n. 24056). Tale indirizzo, nel tempo, ha
portato ad affermare, in termini più generali, che l'istituzione delle
posizione organizzative rientra nella precipua attività organizzativa dell'ente
che, anche a prescindere dalle previsioni contrattuali, deve tener conto delle
proprie esigenze e soprattutto dei vincoli di bilancio, che, altrimenti, non
risulterebbero rispettati laddove si dovesse pervenire all'affermazione di un
indiscriminato obbligo di istituzione, di qui le seguenti conseguenze:
a)
il diritto del dipendente a percepire la relativa indennità sorge solo se ed in
quanto la posizione organizzativa sia stata istituita (Cass. 29 maggio 2015, n.
11198);
b)
prima dell'istituzione delle posizioni organizzative da effettuare all'esito
della procedura concertata prevista dalla contrattazione collettiva non è
configurabile alcun diritto al risarcimento del danno da perdita di
"chance" del dipendente che sostenga di poterne essere beneficiario
con elevata probabilità, restando irrilevante l'espletamento di fatto di
mansioni assimilabili a quelle della posizione non istituita (vedi, per tutte:
Cass. 18 dicembre 2015, n. 25550 e Cass. 15 luglio 2016, n. 14591 nonché Cass.
15 ottobre 2013, n. 23366 e Cass. 29 maggio 2015, n. 11198).
Tali
principi - ha precisato la Corte - hanno avuto specifica applicazione anche in
molteplici controversie nelle quali, del pari, si discuteva della
riconoscibilità, o meno, del risarcimento da perdita di "chance" in
favore del personale sanitario non dirigente della AUSL n. 1 di Sassari prima
dell'istituzione delle posizioni organizzative da parte dell'Azienda sanitaria
stessa.
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