Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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IL RICORSO PER CASSAZIONE DEVE RIPORTARE PUNTUALMENTE I SINGOLI PASSAGGI DELLO SVILUPPO PROCESSUALE - Artt. 214 e segg. c.p.c. (Cassazione Sezione Lavoro n. 10836 del 4 maggio 2017, Pres. Napoletano, Rel. Di Paolantonio).

Il ricorso per cassazione, anche quando venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del fatto processuale, deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a consentire la verifica della fondatezza della censura, sicché il ricorrente è tenuto a riportare puntualmente nel ricorso i singoli passaggi dello sviluppo processuale nel corso del quale l'errore sarebbe stato commesso e a produrre gli atti rilevanti o quantomeno a indicare, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove è possibile rinvenire detti atti. Dal principio generale discende che ove venga denunciata la violazione degli artt. 214 e seguenti cod. proc. civ. in conseguenza della quale il giudice del merito avrebbe fondato la decisione su un documento non utilizzabile, è necessario che il ricorrente riporti nel ricorso, oltre al contenuto della scrittura disconosciuta, le parti dell'atto con il quale il disconoscimento sarebbe stato effettuato nonché le deduzioni della controparte immediatamente successive al disconoscimento medesimo. Si tratta di elementi dello sviluppo processuale necessari ai fini della decisione sulla fondatezza della censura perché da un lato il disconoscimento, pur non richiedendo formule sacramentali, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, dall'altro l'istanza di verificazione della scrittura può essere anche implicita e non esige la formale apertura di un procedimento incidentale, né l'assunzione di nuove prove, quando gli elementi acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass. 24.5.2012 n. 8272 e Cass. 6.6.2006 n. 13258). Il ricorrente, pertanto - ha rilevato la Corte - avrebbe dovuto riportare nel ricorso il tenore del documento ed il contenuto del verbale dell'udienza di discussione nel corso della quale il disconoscimento sarebbe avvenuto, al fine di consentire alla Corte di deliberare ex actis la rilevanza della questione posta. Alle considerazioni che precedono, già assorbenti, si deve aggiungere che la nullità di un atto di acquisizione probatoria non comporta la nullità derivata della sentenza, atteso che "i rapporti tra atto istruttorio nullo e decisione non possono definirsi in termini di eventuale nullità derivata di quest'ultima, quanto, piuttosto, di giustificatezza o meno delle statuizioni in fatto della sentenza, la quale, in quanto fondata sulla prova nulla (che quindi non può essere utilizzata) o sulla esclusione di una prova con provvedimento nullo, è priva di (valida) motivazione, non già nulla a sua volta, atteso che l'atto istruttorio, puramente eventuale, non fa parte dell'indefettibile serie procedimentale che conduce alla sentenza ed il cui vizio determina la nullità, ma incide soltanto sul merito delle valutazioni (in fatto) compiute dal giudice, sindacabili in sede di legittimità esclusivamente nei limiti consentiti dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ." (Cass. 3.9.2014 n. 18587). Da detto principio generale discende che, allorquando il vizio denunciato attenga alla acquisizione di prove documentali, ai fini di una pronuncia di annullamento per tale motivo della sentenza impugnata, risulta necessario stabilire se e quale incidenza abbiano avuto le suddette prove irritualmente acquisite sulla decisione adottata dalla Corte di merito.

Il vizio, cioè - ha precisato la Corte - esula dalla ipotesi prevista dall'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. ed è denunciabile, per le sentenze pubblicate nella vigenza dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., come modificato dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, solo qualora l'errore commesso abbia comportato l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.


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