Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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EQUIPARAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA ALL'ESTRAZIONE DI COPIA AUTENTICA PRESSO LA CANCELLERIA - Tutelato il diritto di difesa (Cassazione Sezione Lavoro n.13858 del 1 giugno 2017, Pres. Amoroso, Rel. Balestrieri).

Sebbene le comunicazioni di cancelleria debbano avvenire di norma con le forme previste dall'art 136 c.p.c. e dall'art. 45 disp. att. c.p.c. (consegna del biglietto effettuata dal cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario del testo integrale del provvedimento), esse possono essere validamente eseguite anche in forme equivalenti, purché risulti la certezza dell'avvenuta consegna e dell'individuazione del destinatario. Sicché il rispetto di queste condizioni consente di ritenere sufficienti prassi come il "visto per presa visione" apposto dal procuratore sull'originale del biglietto di cancelleria predisposto per la comunicazione o sul provvedimento del giudice (Cass., n. 11319 del 2004). Di tale principio si è fatta applicazione anche con riguardo al rilascio di copia dell'atto che avrebbe dovuto essere comunicato. Con l'estrazione di copia autentica la forma di conoscenza è acquisita in via formale, in quanto trova origine in due convergenti attività tipizzate sul piano processuale, quali la richiesta di copia autentica del provvedimento ad iniziativa del difensore della parte interessata e la consegna allo stesso ad opera del cancelliere della copia in questione (art. 58 c.p.c.). A questo punto la conoscenza del provvedimento non è acquisita in via di mero fatto, ma all'esito di un'attività istituzionale di cancelleria, concretizzatasi in una attività di ufficio regolata dalla legge (il rilascio della copia autentica) che impone l'individuazione del soggetto richiedente e di quello che ritira la copia, nonché dell'annotazione della data di rilascio della copia. Tale attività costituisce quindi forma equipollente della comunicazione di cancelleria, caratterizzata dagli stessi requisiti di certezza di avvenuta consegna della copia e di individuazione del destinatario (Cass. 24418 del 2008; conf. Cass. n. 9421 del 2012). L'equiparazione della comunicazione della sentenza impugnata all'estrazione di copia autentica, presso la Cancelleria e da parte del difensore, non può dunque considerarsi in deroga alla disciplina speciale prevista dalla L. n. 92/12 (art. 1, comma 61), non potendo poggiarsi sul fatto, a questo punto meramente formale, della mancata comunicazione di cancelleria di un provvedimento che la cancelleria ha già provveduto a consegnare integralmente ed in copia autentica alla parte, anche alla luce del principio di accelerazione del rito previsto dalla L. cd. Fornero, non risultando peraltro in alcun modo sostanzialmente violato il diritto di azione e di difesa costituzionalmente tutelato.


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