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Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024
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EQUIPARAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA ALL'ESTRAZIONE DI COPIA AUTENTICA PRESSO LA CANCELLERIA - Tutelato il diritto di difesa (Cassazione Sezione Lavoro n.13858 del 1 giugno 2017, Pres. Amoroso, Rel. Balestrieri).
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Sebbene le comunicazioni di
cancelleria debbano avvenire di norma con le forme previste dall'art 136 c.p.c.
e dall'art. 45 disp. att. c.p.c. (consegna del biglietto effettuata dal
cancelliere al destinatario ovvero notificazione a mezzo di ufficiale
giudiziario del testo integrale del provvedimento), esse possono essere
validamente eseguite anche in forme equivalenti, purché risulti la certezza
dell'avvenuta consegna e dell'individuazione del destinatario. Sicché il
rispetto di queste condizioni consente di ritenere sufficienti prassi come il
"visto per presa visione" apposto dal procuratore sull'originale del
biglietto di cancelleria predisposto per la comunicazione o sul provvedimento
del giudice (Cass., n. 11319 del 2004). Di tale principio si è fatta
applicazione anche con riguardo al rilascio di copia dell'atto che avrebbe
dovuto essere comunicato. Con l'estrazione di copia autentica la forma di
conoscenza è acquisita in via formale, in quanto trova origine in due
convergenti attività tipizzate sul piano processuale, quali la richiesta di
copia autentica del provvedimento ad iniziativa del difensore della parte
interessata e la consegna allo stesso ad opera del cancelliere della copia in
questione (art. 58 c.p.c.). A questo punto la conoscenza del provvedimento non
è acquisita in via di mero fatto, ma all'esito di un'attività istituzionale di
cancelleria, concretizzatasi in una attività di ufficio regolata dalla legge
(il rilascio della copia autentica) che impone l'individuazione del soggetto
richiedente e di quello che ritira la copia, nonché dell'annotazione della data
di rilascio della copia. Tale attività costituisce quindi forma equipollente
della comunicazione di cancelleria, caratterizzata dagli stessi requisiti di
certezza di avvenuta consegna della copia e di individuazione del destinatario
(Cass. 24418 del 2008; conf. Cass. n. 9421 del 2012). L'equiparazione della
comunicazione della sentenza impugnata all'estrazione di copia autentica,
presso la Cancelleria e da parte del difensore, non può dunque considerarsi in
deroga alla disciplina speciale prevista dalla L. n. 92/12 (art. 1, comma 61),
non potendo poggiarsi sul fatto, a questo punto meramente formale, della
mancata comunicazione di cancelleria di un provvedimento che la cancelleria ha
già provveduto a consegnare integralmente ed in copia autentica alla parte,
anche alla luce del principio di accelerazione del rito previsto dalla L. cd.
Fornero, non risultando peraltro in alcun modo sostanzialmente violato il
diritto di azione e di difesa costituzionalmente tutelato.
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