|
Legge e giustizia: giovedì 25 aprile 2024
|
COLLEGAMENTO ECONOMICO-FUNZIONALE TRA IMPRESE - Nell'ambito di un medesimo gruppo (Cassazione Sezione Lavoro n. 13379 del 26 maggio 2017, Pres. Di Cerbo, Rel. Patti).
|
La sola ricorrenza di un
collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società appartenenti a
un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole
società, dotate di personalità giuridica distinta e alle quali, quindi,
continuano a far capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le
diverse imprese: con la conseguente esclusione della configurabilità di un
unico centro d'imputazione di rapporti diverso dalle singole società (Cass. 24
settembre 2010, n. 20231, in tema di demansionamento). Sicché, un tale
collegamento non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi
inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un
lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non
sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine
della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità
della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di
imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta che vi
sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento
di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico -
funzionale e ciò venga accertato in modo adeguato, attraverso l'esame delle
attività di ciascuna delle imprese gestite formalmente da quei soggetti, che
deve rivelare l'esistenza dei seguenti requisiti: a) unicità della struttura
organizzativa e produttiva; b) integrazione tra le attività esercitate dalle
varie imprese del gruppo e il correlativo interesse comune; c) coordinamento
tecnico e amministrativo - finanziario tale da individuare un unico soggetto
direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso
uno scopo comune; d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa
da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la
stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei
vari imprenditori. Trattasi di valutazione di fatto rimessa al giudice di
merito e sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.
© 2007 www.legge-e-giustizia.it |
|