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Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
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VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO - Verifica e valutazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 16355 del 3 luglio 2017, Pres. Macioce, Rel. Di Paolantonio).
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Il principio secondo cui
l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad
un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione
quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio
riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e
il pronunciato o a quello del tantum devolutum quantum appellatum, trattandosi
in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte
di Cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed
all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e
deduzioni delle parti. Peraltro la Suprema Corte ha precisato che condizione
imprescindibile per l'esercizio di detto potere-dovere è l'ammissibilità della
censura ex art. 366 cod. proc. civ., sicché la parte non è dispensata
dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base
dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti,
provvedendo, inoltre, alla allegazione degli stessi o quantomeno a indicare, ai
fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove è possibile rinvenirli
(fra le più recenti Cass. 4.7.2014 n. 15367, Cass. S.U. 22.5.2012 n. 8077; Cass.
10.11.2011 n.23420 e con riferimento alla questione della inammissibilità
dell'appello Cass. 5.2.2015 n. 2143; Cass. 20.7.2012 n. 12664 e Cass. 10.1.2012
n. 86). Dal principio di diritto discende che, ove il ricorrente denunci la
erroneità della pronuncia di inammissibilità del motivo di appello per
violazione del divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ. (nel rito del lavoro
art. 437 cod. proc. civ.), affinché la censura possa essere valutata, è
necessario che nel ricorso vengano riportati, quantomeno nel loro contenuto
essenziale, le deduzioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo
grado e nell'appello, di modo che la Corte, ancor prima di effettuare la
verifica degli atti, possa valutare ex actis la fondatezza del rilievo.
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