Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO - Verifica e valutazione (Cassazione Sezione Lavoro n. 16355 del 3 luglio 2017, Pres. Macioce, Rel. Di Paolantonio).

Il principio secondo cui l'interpretazione delle domande, eccezioni e deduzioni delle parti dà luogo ad un giudizio di fatto, riservato al giudice di merito, non trova applicazione quando si assume che tale interpretazione abbia determinato un vizio riconducibile alla violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato o a quello del tantum devolutum quantum appellatum, trattandosi in tal caso della denuncia di un error in procedendo che attribuisce alla Corte di Cassazione il potere-dovere di procedere direttamente all'esame ed all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e deduzioni delle parti. Peraltro la Suprema Corte ha precisato che condizione imprescindibile per l'esercizio di detto potere-dovere è l'ammissibilità della censura ex art. 366 cod. proc. civ., sicché la parte non è dispensata dall'onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell'errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, provvedendo, inoltre, alla allegazione degli stessi o quantomeno a indicare, ai fini di un controllo mirato, i luoghi del processo ove è possibile rinvenirli (fra le più recenti Cass. 4.7.2014 n. 15367, Cass. S.U. 22.5.2012 n. 8077; Cass. 10.11.2011 n.23420 e con riferimento alla questione della inammissibilità dell'appello Cass. 5.2.2015 n. 2143; Cass. 20.7.2012 n. 12664 e Cass. 10.1.2012 n. 86). Dal principio di diritto discende che, ove il ricorrente denunci la erroneità della pronuncia di inammissibilità del motivo di appello per violazione del divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ. (nel rito del lavoro art. 437 cod. proc. civ.), affinché la censura possa essere valutata, è necessario che nel ricorso vengano riportati, quantomeno nel loro contenuto essenziale, le deduzioni formulate nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nell'appello, di modo che la Corte, ancor prima di effettuare la verifica degli atti, possa valutare ex actis la fondatezza del rilievo.

 


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