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Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024
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L'ESISTENZA DI UN COLLEGAMENTO ECONOMICO-FUNZIONALE NON COMPORTA IL VENIR MENO DELL'AUTONOMIA DELLE SINGOLE SOCIETA' - Anche ai fini della tutela reale (Cassazione Sezione Lavoro n. 13379 del 26 maggio 2017, Pres. Di Cerbo, Rel. Patti).
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La sola ricorrenza di un
collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società appartenenti a
un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole
società, dotate di personalità giuridica distinta e alle quali, quindi,
continuano a far capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le
diverse imprese: con la conseguente esclusione della configurabilità di un
unico centro d'imputazione di rapporti diverso dalle singole società (Cass. 24
settembre 2010, n. 20231, in tema di demansionamento). Sicché, un tale
collegamento non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi
inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un
lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non
sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine
della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità
della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di
imputazione del rapporto di lavoro.
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