Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'ESISTENZA DI UN COLLEGAMENTO ECONOMICO-FUNZIONALE NON COMPORTA IL VENIR MENO DELL'AUTONOMIA DELLE SINGOLE SOCIETA' - Anche ai fini della tutela reale (Cassazione Sezione Lavoro n. 13379 del 26 maggio 2017, Pres. Di Cerbo, Rel. Patti).

La sola ricorrenza di un collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società appartenenti a un medesimo gruppo non comporta il venir meno dell'autonomia delle singole società, dotate di personalità giuridica distinta e alle quali, quindi, continuano a far capo i rapporti di lavoro del personale in servizio presso le diverse imprese: con la conseguente esclusione della configurabilità di un unico centro d'imputazione di rapporti diverso dalle singole società (Cass. 24 settembre 2010, n. 20231, in tema di demansionamento). Sicché, un tale collegamento non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare - anche all'eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l'applicabilità della cosiddetta tutela reale del lavoratore licenziato - un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro.


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