Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024

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IL CONTENUTO PROFESSIONALE DELLE MANSIONI DI GIORNALISTA INVIATO SPECIALE - Molteplici elementi di natura oggettiva e soggettiva (Cassazione Sezione Lavoro n. 14317 dell'8 giugno 2017, Pres. Di Cerbo, Rel. Cinque).

Il giornalista C.G. dipendente della testata Corriere dello Sport, ha svolto in Roma, per quindici anni, mansioni di articolista e di addetto alla cucina redazionale. Successivamente egli è stato trasferito a Torino. Rientrato a Roma egli ha chiesto il riconoscimento della qualifica di inviato speciale. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda. La Corte d'Appello di Roma ha confermato  tale decisione. La Suprema Corte ha precisato che la Corte distrettuale, alla quale soltanto spetta di individuare le fonti del proprio convincimento, con una valutazione logico-formale e corretta giuridicamente, dopo avere proceduto alla ricostruzione dei fatti e delle circostanze di causa come emerse dall'istruttoria svolta, ha valutato le prove e ha scelto, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. I giudici di seconde cure hanno, quindi, escluso che, per il periodo di lavoro prestato presso la redazione di Torino, le mansioni svolte da C. rispondessero oggettivamente e soggettivamente a quelle dell'inviato speciale perché il contratto originario di lavoro tra le parti era stato mutato relativamente alla sede di lavoro, ferma restando la qualifica di redattore, ed erano state modificate le mansioni da redattore addetto al lavoro interno di redazione a quelle di cronista-articolista sportivo con le stesse modalità di espletamento del precedente incarico; il tutto avvalorato dalla rilevante circostanza che l'organico del Corriere dello Sport spa non prevedeva, per la redazione di Torino, una figura di inviato speciale. Quanto, poi, alle critiche circa la corretta individuazione di tale figura -che fino al CNLG del marzo 2001 era considerata una qualifica autonoma, svincolata dalla scala gerarchica interna della redazione per poi diventare un incarico con natura transitoria e durata determinata, conferito dal Direttore- deve evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 12.4.1996 n. 3460; Cass. 7.2.1991 n. 1245; Cass. 7.2.2001 n. 1758) ha precisato la caratterizzazione dell'inviato speciale desumibile dal particolare contenuto professionale delle mansioni espletate nonché da molteplici elementi di natura oggettiva e soggettiva, quali: la specificità delle competenze; lo svolgimento di una attività superiore per caratura professionale a quella di redattore; l'ordinarietà della prestazione all'esterno della redazione, l'esonero dall'osservanza dell'orario di lavoro e dei compiti da svolgere all'interno della redazione nei periodi di non impegno in servizi esterni, l'attribuzione della complessiva responsabilità dei servizi di sua competenza.


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