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Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024
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IL CONTENUTO PROFESSIONALE DELLE MANSIONI DI GIORNALISTA INVIATO SPECIALE - Molteplici elementi di natura oggettiva e soggettiva (Cassazione Sezione Lavoro n. 14317 dell'8 giugno 2017, Pres. Di Cerbo, Rel. Cinque).
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Il giornalista C.G. dipendente
della testata Corriere dello Sport, ha svolto in Roma, per quindici anni,
mansioni di articolista e di addetto alla cucina redazionale. Successivamente
egli è stato trasferito a Torino. Rientrato a Roma egli ha chiesto il
riconoscimento della qualifica di inviato speciale. Il Tribunale di Roma ha
rigettato la domanda. La Corte d'Appello di Roma ha confermato tale decisione. La Suprema Corte ha precisato
che la Corte distrettuale, alla quale soltanto spetta di individuare le fonti
del proprio convincimento, con una valutazione logico-formale e corretta
giuridicamente, dopo avere proceduto alla ricostruzione dei fatti e delle
circostanze di causa come emerse dall'istruttoria svolta, ha valutato le prove
e ha scelto, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare
i fatti in discussione. I giudici di seconde cure hanno, quindi, escluso che,
per il periodo di lavoro prestato presso la redazione di Torino, le mansioni
svolte da C. rispondessero oggettivamente e soggettivamente a quelle
dell'inviato speciale perché il contratto originario di lavoro tra le parti era
stato mutato relativamente alla sede di lavoro, ferma restando la qualifica di
redattore, ed erano state modificate le mansioni da redattore addetto al lavoro
interno di redazione a quelle di cronista-articolista sportivo con le stesse
modalità di espletamento del precedente incarico; il tutto avvalorato dalla
rilevante circostanza che l'organico del Corriere dello Sport spa non
prevedeva, per la redazione di Torino, una figura di inviato speciale. Quanto,
poi, alle critiche circa la corretta individuazione di tale figura -che fino al
CNLG del marzo 2001 era considerata una qualifica autonoma, svincolata dalla
scala gerarchica interna della redazione per poi diventare un incarico con
natura transitoria e durata determinata, conferito dal Direttore- deve
evidenziarsi che la giurisprudenza di legittimità (Cass. 12.4.1996 n. 3460;
Cass. 7.2.1991 n. 1245; Cass. 7.2.2001 n. 1758) ha precisato la
caratterizzazione dell'inviato speciale desumibile dal particolare contenuto
professionale delle mansioni espletate nonché da molteplici elementi di natura
oggettiva e soggettiva, quali: la specificità delle competenze; lo svolgimento
di una attività superiore per caratura professionale a quella di redattore;
l'ordinarietà della prestazione all'esterno della redazione, l'esonero
dall'osservanza dell'orario di lavoro e dei compiti da svolgere all'interno
della redazione nei periodi di non impegno in servizi esterni, l'attribuzione
della complessiva responsabilità dei servizi di sua competenza.
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