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Legge e giustizia: venerd́ 26 aprile 2024
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LA RESPONSABILITA' DEL DATORE DI LAVORO E' DI NATURA CONTRATTUALE - Art. 2087 cod. civ. (Cassazione Sezione Lavoro n. 14566 del 12 giugno 2017, Pres. Napoletano, Rel. Tricomi).
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L'obbligo di prevenzione di cui
all'art. 2087 cod. civ. impone all'imprenditore di adottare non soltanto le
misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività
esercitata, che rappresentano lo standard minimale fissato dal legislatore per
la tutela della sicurezza del lavoratore, ma anche le altre misure richieste in
concreto dalla specificità dei rischi connessi tanto all'impiego di attrezzi e
macchinari, quanto all'ambiente di lavoro. Ai fini dell'accertamento della
responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, la
responsabilità del datore di lavoro di cui all'art. 2087 cod. civ. è di natura
contrattuale. Ne consegue che, ai fini del relativo accertamento, incombe sul
lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta,
un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure
la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'uno e l'altro
elemento, mentre grava sul datore di lavoro - una volta che il lavoratore abbia
provato le predette circostanze - l'onere di provare di aver fatto tutto il
possibile per evitare il danno, ovvero di aver adottato tutte le cautele
necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo.
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