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Legge e giustizia: marted́ 19 marzo 2024
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L'INDENNITA' SUPPLEMENTARE COMPETE AL DIRIGENTE LICENZIATO SOLO NEI CASI IN CUI IL RECESSO NON SIA ASSISTITO DA GIUSTIFICATEZZA - L'accertamento da compiere da parte del giudice di merito deve essere sorretto da motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili (Cassazione Sezione n. 15380 del 21 giugno 2017, Pres. Amoroso , Rel. Garri).
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L'indennità supplementare compete
al dirigente licenziato solo nei casi in cui il recesso non sia assistito da
giustificatezza. L'accertamento da compiere da parte del giudice di merito deve
essere sorretto da una motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili ma
non richiede una analitica verifica di specifiche condizioni, essendo
sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in
quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto
fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri
attribuiti al dirigente (cfr. Cass. 17/03/2014 n. 6110) ovvero perché non
esista più una posizione lavorativa esattamente sovrapponibile a quella del
lavoratore licenziato senza che rilevi, di per sé, la circostanza che le
mansioni precedentemente svolte siano state affidate ad altro dirigente in
aggiunta a quelle sue proprie.
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