Legge e giustizia: giovedì 18 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

L'INDENNITA' SUPPLEMENTARE COMPETE AL DIRIGENTE LICENZIATO SOLO NEI CASI IN CUI IL RECESSO NON SIA ASSISTITO DA GIUSTIFICATEZZA - L'accertamento da compiere da parte del giudice di merito deve essere sorretto da motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili (Cassazione Sezione n. 15380 del 21 giugno 2017, Pres. Amoroso , Rel. Garri).

L'indennità supplementare compete al dirigente licenziato solo nei casi in cui il recesso non sia assistito da giustificatezza. L'accertamento da compiere da parte del giudice di merito deve essere sorretto da una motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili ma non richiede una analitica verifica di specifiche condizioni, essendo sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente (cfr. Cass. 17/03/2014 n. 6110) ovvero perché non esista più una posizione lavorativa esattamente sovrapponibile a quella del lavoratore licenziato senza che rilevi, di per sé, la circostanza che le mansioni precedentemente svolte siano state affidate ad altro dirigente in aggiunta a quelle sue proprie.


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