Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Giudici avvocati e processi

APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI PER AFFILIAZIONE DEL MAGISTRATO ALLA MASSONERIA - Richiede l'accertamento che all'epoca dei fatti egli fosse consapevole delle ragioni di incompatibilità (Cassazione Sezioni Unite n. 9301 del 18 settembre 1997 e n. 10598 del 28 ottobre 1997).

Il magistrato C. V. è stato sottoposto a procedimento disciplinare nel maggio del 1994 per essersi affiliato alla massoneria nel maggio 1982 prestando giuramento di obbedienza al Grande Oriente di Palazzo Giustiniani e per esserne uscito, ottenendo il "depennamento a piè di lista dell'officina" soltanto nel dicembre 1985. Gli è stato contestato in particolare di essere venuto meno ai doveri di ponderazione, correttezza e prudenza che il magistrato è tenuto ad osservare e di avere in tal modo violato l'articolo 18 della legge sulle guarantigie della magistratura, R.D.L. 31.5.46 n. 511 (Il magistrato che manchi ai suoi doveri o tenga in ufficio o fuori, condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere, o che comprometta il prestigio nell'ordine giudiziario, è soggetto a sanzioni disciplinari). La sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura gli ha inflitto, nel settembre del 1996 la sanzione della censura, affermando che l'affiliazione di magistrati a logge massoniche concreta una violazione dell'art. 18 della legge sulle guarantigie anche se si tratti di logge non segrete ed aderenti alla massoneria ufficiale, in quanto l'ordinamento giuridico interno alla massoneria impone all'affiliato obblighi e subordinazioni gerarchiche, determinando fortissimi dubbi sulla possibilità che il magistrato massone possa esercitare le funzioni giurisdizionali senza condizionamenti e vincoli.
Perché possa infliggersi al magistrato una sanzione disciplinare per affiliazione alla massoneria - ha osservato il Consiglio - occorre la dimostrazione della sua piena consapevolezza dell'incompatibilità fra il proprio stato e la permanenza nella massoneria. Nel caso in esame il Consiglio ha rilevato che all'epoca dei fatti (anni 1982-1995) esisteva una situazione obiettiva che doveva necessariamente rendere edotto un magistrato medio della radicale antitesi tra l'affiliazione alla massoneria e la condotta avveduta e ponderata richiestagli. Le Sezioni Unite della Suprema Corte n. 9301 del 18 settembre 1997, Pres. La Torre, Rel. Olla) hanno parzialmente accolto il ricorso proposto da C.V. contro la decisione del Consiglio, ravvisando in essa un difetto di motivazione nell'accertamento dell'elemento soggettivo.
Secondo la Corte, la sezione disciplinare avrebbe dovuto prendere in considerazione alcuni fatti idonei ad escludere che nel periodo 1982-1985 un magistrato medio potesse avere consapevolezza della pericolosità dell'affiliazione alla massoneria. Prima del 1990, ha osservato la Corte, nemmeno il Consiglio Superiore aveva maturato il convincimento del disvalore dell'associazione del magistrato alla massoneria; inoltre il disegno di legge governativo presentato alla Camera il 1° gennaio 1987 si limitava ad imporre ai magistrati il solo obbligo di informare il Consiglio Superiore della Magistratura.
La Corte ha quindi pronunciato la parziale cassazione della decisione impugnata, rinviando alla sezione disciplinare del Consiglio per il riesame del punto relativo alla sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità del magistrato.
Con altra sentenza (n. 10598 del 28 ottobre 1997, Pres. La Torrice, Rel. Evangelista) le Sezioni Unite hanno rigettato il ricorso del magistrato L.D. contro una decisione del Consiglio Superiore della Magistratura che gli aveva inflitto la sanzione dell'ammonimento per essersi affiliato ad una loggia massonica del Grande Oriente d'Italia nel 1985, l'anno precedente al suo ingresso in magistratura ed essersi sciolto dal vincolo massonico (mediante il c.d. "collocamento in sonno") non prima del 1990.
Le Sezioni Unite hanno ritenuto che la sezione disciplinare abbia correttamente motivato il suo convincimento in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità, ossia della consapevolezza della incompatibilità della permanenza nella massoneria con lo status di magistrato. Secondo la decisione emessa dalla sezione disciplinare le informazioni disponibili nel periodo 1983-1990 consentivano a un magistrato di rendersi conto del disvalore dell'affiliazione alla massoneria.
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