Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024

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DIRITTO AL RISARCIMENTO PER I DANNI DERIVANTI DA COMPORTAMENTI OMISSIVI PERMANENTI - Art. 2935 cod. civ. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 13510 del 30 maggio 2017, Pres. Chiarini, Rel. Frasca).

Secondo la logica, sottesa all'art. 2935 cod. civ., nell'interpretazione dovuta costituzionalmente, che coniuga la regola dell'insorgenza del diritto con la possibilità di esercitarlo, un diritto risarcitorio per i danni derivanti da un comportamento dannoso omissivo permanente si deve ritenere possibile, con conseguente giustificazione dell'inizio del corso della prescrizione della relativa azione risarcitoria, con riferimento, oltre che a tutti i danni già verificatisi quale conseguenza dell'omissione ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., anche per quei danni, pur non verificatisi e, quindi, ancora futuri, che siano ricollegabili in modo certo in un dato momento alla situazione determinata dal comportamento omissivo. L'ulteriore perdurare del comportamento omissivo, rispetto ad essi, non assume rilievo giustificativo ai fini di procrastinare l'inizio del corso della prescrizione, perché detto perdurare diviene irrilevante, agli effetti dell'art. 2935 cod. civ., ai fini della percezione del danno e, quindi, della possibilità di agire per il risarcimento. Invero, l'art. 2935 cod. civ., quando dice che la prescrizione «comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», in relazione alla possibilità di far valere il diritto al risarcimento del danno derivante da comportamenti omissivi permanenti, allorquando il processo causativo del danno derivante dal comportamento omissivo risulti in concreto avere avuto una manifestazione e degli effetti tali che risultino certi i danni futuri che ulteriormente si potranno verificare sempre per il perdurare del comportamento omissivo, deve essere interpretato nel senso quella possibilità sussiste e giustifica l'inizio del decorso della prescrizione del diritto risarcitorio e ciò anche per quei danni. L'esclusione del corso della prescrizione in tal caso sarebbe del tutto ingiustificata, sia perché il diritto risarcitorio è giuridicamente percepibile, sia perché ritenere il contrario comporterebbe la conseguenza di dover frazionare l'esercizio del diritto risarcitorio, con evidente manifesta contraddizione rispetto all'esigenza che l'istituto della prescrizione vuole soddisfare. 


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