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Legge e giustizia: sabato 20 aprile 2024
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DIRITTO AL RISARCIMENTO PER I DANNI DERIVANTI DA COMPORTAMENTI OMISSIVI PERMANENTI - Art. 2935 cod. civ. (Cassazione Sezione Terza Civile n. 13510 del 30 maggio 2017, Pres. Chiarini, Rel. Frasca).
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Secondo la logica, sottesa
all'art. 2935 cod. civ., nell'interpretazione dovuta costituzionalmente, che
coniuga la regola dell'insorgenza del diritto con la possibilità di
esercitarlo, un diritto risarcitorio per i danni derivanti da un comportamento
dannoso omissivo permanente si deve ritenere possibile, con conseguente
giustificazione dell'inizio del corso della prescrizione della relativa azione
risarcitoria, con riferimento, oltre che a tutti i danni già verificatisi quale
conseguenza dell'omissione ai sensi dell'art. 1223 cod. civ., anche per quei
danni, pur non verificatisi e, quindi, ancora futuri, che siano ricollegabili
in modo certo in un dato momento alla situazione determinata dal comportamento
omissivo. L'ulteriore perdurare del comportamento omissivo, rispetto ad essi,
non assume rilievo giustificativo ai fini di procrastinare l'inizio del corso
della prescrizione, perché detto perdurare diviene irrilevante, agli effetti
dell'art. 2935 cod. civ., ai fini della percezione del danno e, quindi, della
possibilità di agire per il risarcimento. Invero, l'art. 2935 cod. civ., quando
dice che la prescrizione «comincia a
decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», in
relazione alla possibilità di far valere il diritto al risarcimento del danno
derivante da comportamenti omissivi permanenti, allorquando il processo
causativo del danno derivante dal comportamento omissivo risulti in concreto
avere avuto una manifestazione e degli effetti tali che risultino certi i danni
futuri che ulteriormente si potranno verificare sempre per il perdurare del
comportamento omissivo, deve essere interpretato nel senso quella possibilità
sussiste e giustifica l'inizio del decorso della prescrizione del diritto
risarcitorio e ciò anche per quei danni. L'esclusione del corso della
prescrizione in tal caso sarebbe del tutto ingiustificata, sia perché il
diritto risarcitorio è giuridicamente percepibile, sia perché ritenere il
contrario comporterebbe la conseguenza di dover frazionare l'esercizio del
diritto risarcitorio, con evidente manifesta contraddizione rispetto
all'esigenza che l'istituto della prescrizione vuole soddisfare.
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