Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

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LICENZIAMENTO PLURIMO PER GIUSTIFICATO MOTIVO CON IMPOSSIBILITA' DI REIMPIEGO - In base alla Legge n. 223/91 (Cassazione Sezione Lavoro n. 16333 del 3 luglio 2017, Pres. Venuti, Rel. Leo).

Nel licenziamento per riduzione del personale nel settore dell'edilizia l'esaurimento dell'attività o di una fase di lavoro del cantiere edile presso il quale i lavoratori sono impiegati integra il giustificato motivo oggettivo di licenziamento individuale e/o plurimo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1996. Invero, laddove ricorrano le suddette ipotesi - espressamente escluse dall'applicazione delle procedure di mobilità di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991 - si configurano casi di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo per cessazione o, comunque, riduzione di attività di lavoro, disciplinati dall'art. 3 della legge n. 604/1966. Inoltre, tali recessi possono qualificarsi come licenziamenti per riduzione del personale, ove comportino inevitabilmente una diminuzione della forza-lavoro relativamente ai lavoratori assunti per lo svolgimento delle opere relative ad una specifica fase. La Corte di merito, dunque, sulla base di quanto emerso dalle risultanze istruttorie, anche in relazione all'impossibilità, per il datore di lavoro, di reimpiegare il D. G., manovale comune, negli altri cantieri ancora aperti, in quanto negli stessi si stava procedendo alle fasi di rifinitura finale, in cui era necessario impiegare operai specializzati, ha applicato correttamente le norme disciplinanti la fattispecie, reputando legittimo il licenziamento.


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