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Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
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LICENZIAMENTO PLURIMO PER GIUSTIFICATO MOTIVO CON IMPOSSIBILITA' DI REIMPIEGO - In base alla Legge n. 223/91 (Cassazione Sezione Lavoro n. 16333 del 3 luglio 2017, Pres. Venuti, Rel. Leo).
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Nel licenziamento per riduzione
del personale nel settore dell'edilizia l'esaurimento dell'attività o di una
fase di lavoro del cantiere edile presso il quale i lavoratori sono impiegati
integra il giustificato motivo oggettivo di licenziamento individuale e/o plurimo
ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604/1996. Invero, laddove ricorrano le
suddette ipotesi - espressamente escluse dall'applicazione delle procedure di
mobilità di cui all'art. 24 della legge n. 223/1991 - si configurano casi di
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo per cessazione o,
comunque, riduzione di attività di lavoro, disciplinati dall'art. 3 della legge
n. 604/1966. Inoltre, tali recessi possono qualificarsi come licenziamenti per
riduzione del personale, ove comportino inevitabilmente una diminuzione della
forza-lavoro relativamente ai lavoratori assunti per lo svolgimento delle opere
relative ad una specifica fase. La Corte di merito, dunque, sulla base di
quanto emerso dalle risultanze istruttorie, anche in relazione all'impossibilità,
per il datore di lavoro, di reimpiegare il D. G., manovale comune, negli altri
cantieri ancora aperti, in quanto negli stessi si stava procedendo alle fasi di
rifinitura finale, in cui era necessario impiegare operai specializzati, ha
applicato correttamente le norme disciplinanti la fattispecie, reputando
legittimo il licenziamento.
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