Legge e giustizia: sabato 27 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

E' RESPONSABILE DI MOBBING IL DATORE DI LAVORO CHE ATTUA FORME DI PREVARICAZIONE O DI PERSECUZIONE PSICOLOGICHE - Sistematiche e protratte nel tempo (Cassazione Sezione Lavoro n. 16335 del 3 luglio 2017, Pres. Nobile, Rel. De Gregorio).

Siccome aderente al prevalente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui per "mobbing" si intende comunemente una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili che finiscono per assumere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica, da cui può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità. Ai fini della configurabilità della condotta lesiva del datore di lavoro sono, pertanto, rilevanti: a) la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio; b) l'evento lesivo della salute o della personalità del dipendente; c) il nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-fisica del lavoratore; d) la prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio (Cass. Lav. n. 3785 del 17/02/2009, conformi Cass. Lav. n. 898 del 17/01/2014 e Cass. Lav. n. 17698 del 06/08/2014).

 


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