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Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024
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DIFFAMAZIONE - Obbligo di veridicità (Cassazione Sezione Terza Civile n. 13520 del 30 maggio 2017, Pres. Spirito, Rel. Spaziani).
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In materia di stampa, l'art. 8 della
legge 8 febbraio 1948, n.47, come sostituito dall'art.42 della legge 5 agosto
1981, n. 416, prevede che "il
direttore o il responsabile è tenuto a fare inserire nel quotidiano o nel
periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei
soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati
attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro
dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non
abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale". Questa Corte
ha già avuto modo di chiarire che la norma esclude ogni discrezionalità in capo
al direttore o al responsabile del giornale il quale è gravato da un vero e
proprio obbligo, cui corrisponde una posizione di diritto soggettivo
dell'interessato, che trova limite esclusivamente nell'ipotesi di rilevanza
penale delle dichiarazioni o delle rettifiche (Cass. 24/11/2010, n. 23835). Si
è anche chiarito che il diritto soggettivo alla rettifica trova fondamento nel
più ampio diritto all'identità personale, la cui lesione legittima il titolare
all'esercizio dei rimedi speciali apprestati dal citato art. 8 della legge
sulla stampa e di quelli ordinari generalmente consentiti dall'ordinamento, tra
cui anche il rimedio risarcitorio (Cass. 24/04/2008, n. 10690). La lesione del
diritto, nell'ipotesi in cui il direttore del mezzo di informazione non dia
corso alla rettifica quando ne ricorrano i presupposti, sussiste
indipendentemente dalla liceità od illiceità della pubblicazione in relazione
alla quale è richiesta, in quanto l'identità personale può risultare lesa
dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica anche quando tale esercizio
non trasmodi nell'offesa all'onore e alla reputazione della persona.
In tal
caso, pur non essendo configurabile una fattispecie di diffamazione a mezzo
stampa, sussiste ugualmente il diritto a rettifica tutte le volte che alla
persona interessata dalla pubblicazione siano attribuiti atti o pensieri o
affermazioni da essa ritenuti lesivi della sua dignità o contrari a verità
sulla base del suo personale sentire, indipendentemente dal fatto che lesione
della dignità effettivamente vi sia stata (cfr., in termini, Cass. 24/04/2008,
n. 10690, cit.). Le considerazioni che precedono consentono di individuare la
distinzione sussistente tra le due categorie di illecito, quello che dà luogo
al risarcimento del danno e agli altri rimedi (riparazione pecuniaria e
pubblicazione della sentenza: rispettivamente, art. 12 e art. 9 legge sulla
stampa) contro la diffamazione e quello che dà luogo al risarcimento del danno
e agli altri rimedi (ordine giudiziale di pubblicazione: artt. 8 e 21 legge
sulla stampa) contro l'inosservanza dell'obbligo di rettifica: il primo trova
fondamento in una condotta lesiva, punita anche con sanzione penale, dell'onore
e della reputazione; il secondo trova fondamento nella lesione del diritto
all'identità personale della persona ed è indipendente dal primo in quanto può
sussistere a prescindere dal carattere diffamatorio della pubblicazione in
relazione alla quale la rettifica è richiesta. Sotto il profilo processuale,
tale distinzione si traduce nella configurazione di domande diverse per petitum e causa petendi. Pertanto l'esercizio dei rimedi previsti dall'ordinamento
contro la violazione dell'obbligo di rettifica integra una domanda distinta che
non può ritenersi ricompresa nella domanda di risarcimento del danno per
diffamazione.
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