Legge e giustizia: marted́ 23 aprile 2024

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DIFFAMAZIONE - Obbligo di veridicità (Cassazione Sezione Terza Civile n. 13520 del 30 maggio 2017, Pres. Spirito, Rel. Spaziani).

In materia di stampa, l'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n.47, come sostituito dall'art.42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevede che "il direttore o il responsabile è tenuto a fare inserire nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale". Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la norma esclude ogni discrezionalità in capo al direttore o al responsabile del giornale il quale è gravato da un vero e proprio obbligo, cui corrisponde una posizione di diritto soggettivo dell'interessato, che trova limite esclusivamente nell'ipotesi di rilevanza penale delle dichiarazioni o delle rettifiche (Cass. 24/11/2010, n. 23835). Si è anche chiarito che il diritto soggettivo alla rettifica trova fondamento nel più ampio diritto all'identità personale, la cui lesione legittima il titolare all'esercizio dei rimedi speciali apprestati dal citato art. 8 della legge sulla stampa e di quelli ordinari generalmente consentiti dall'ordinamento, tra cui anche il rimedio risarcitorio (Cass. 24/04/2008, n. 10690). La lesione del diritto, nell'ipotesi in cui il direttore del mezzo di informazione non dia corso alla rettifica quando ne ricorrano i presupposti, sussiste indipendentemente dalla liceità od illiceità della pubblicazione in relazione alla quale è richiesta, in quanto l'identità personale può risultare lesa dall'esercizio del diritto di cronaca e di critica anche quando tale esercizio non trasmodi nell'offesa all'onore e alla reputazione della persona.

In tal caso, pur non essendo configurabile una fattispecie di diffamazione a mezzo stampa, sussiste ugualmente il diritto a rettifica tutte le volte che alla persona interessata dalla pubblicazione siano attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essa ritenuti lesivi della sua dignità o contrari a verità sulla base del suo personale sentire, indipendentemente dal fatto che lesione della dignità effettivamente vi sia stata (cfr., in termini, Cass. 24/04/2008, n. 10690, cit.). Le considerazioni che precedono consentono di individuare la distinzione sussistente tra le due categorie di illecito, quello che dà luogo al risarcimento del danno e agli altri rimedi (riparazione pecuniaria e pubblicazione della sentenza: rispettivamente, art. 12 e art. 9 legge sulla stampa) contro la diffamazione e quello che dà luogo al risarcimento del danno e agli altri rimedi (ordine giudiziale di pubblicazione: artt. 8 e 21 legge sulla stampa) contro l'inosservanza dell'obbligo di rettifica: il primo trova fondamento in una condotta lesiva, punita anche con sanzione penale, dell'onore e della reputazione; il secondo trova fondamento nella lesione del diritto all'identità personale della persona ed è indipendente dal primo in quanto può sussistere a prescindere dal carattere diffamatorio della pubblicazione in relazione alla quale la rettifica è richiesta. Sotto il profilo processuale, tale distinzione si traduce nella configurazione di domande diverse per petitum e causa petendi. Pertanto l'esercizio dei rimedi previsti dall'ordinamento contro la violazione dell'obbligo di rettifica integra una domanda distinta che non può ritenersi ricompresa nella domanda di risarcimento del danno per diffamazione.


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