Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

REPERIBILITA' - Il singolo lavoratore non ha diritto all'automatico inserimento nei turni (Cassazione Sezione Lavoro n. 20648 del 31 agosto 2017, Pres. Bronzini, Rel. De Felice).

Il servizio di reperibilità, così come configurato dal c.c.n.l. non costituisce di per sé una mansione in senso tecnico-giuridico, ma integra un obbligo accessorio e intermedio per il lavoratore preposto a un determinato servizio e alle connesse specifiche mansioni (nella specie assicurare il capillare pronto intervento per soddisfare le esigenze dell'utenza); l'istituto di cui si controverte è disciplinato dall'autonomia collettiva, la quale normalmente prevede per la reperibilità - dato il sacrificio che essa comporta - una particolare indennità di misura inferiore a quella spettante per l'eventuale effettiva e piena prestazione che possa eventualmente conseguire al rispetto dell'obbligo di reperibilità, a sua volta retribuita con il trattamento per lavoro straordinario; il servizio di reperibilità è organizzato in turni periodici secondo un piano prestabilito adottato dal datore, per le esigenze funzionali dell'organizzazione aziendale del lavoro e, il fatto che l'art. 25, co. 2, lett. b) del c.c.n.l. disponga che "...nel servizio di reperibilità si avvicendi il maggior numero di lavoratori..." non implica, come invece è stato prospettato dalla corte territoriale, che in capo al singolo lavoratore sussista un diritto a essere incluso automaticamente nei turni di reperibilità.


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