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Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
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REPERIBILITA' - Il singolo lavoratore non ha diritto all'automatico inserimento nei turni (Cassazione Sezione Lavoro n. 20648 del 31 agosto 2017, Pres. Bronzini, Rel. De Felice).
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Il servizio di reperibilità, così
come configurato dal c.c.n.l. non costituisce di per sé una mansione in senso
tecnico-giuridico, ma integra un obbligo accessorio e intermedio per il
lavoratore preposto a un determinato servizio e alle connesse specifiche
mansioni (nella specie assicurare il capillare pronto intervento per soddisfare
le esigenze dell'utenza); l'istituto di cui si controverte è disciplinato
dall'autonomia collettiva, la quale normalmente prevede per la reperibilità -
dato il sacrificio che essa comporta - una particolare indennità di misura
inferiore a quella spettante per l'eventuale effettiva e piena prestazione che
possa eventualmente conseguire al rispetto dell'obbligo di reperibilità, a sua
volta retribuita con il trattamento per lavoro straordinario; il servizio di
reperibilità è organizzato in turni periodici secondo un piano prestabilito
adottato dal datore, per le esigenze funzionali dell'organizzazione aziendale
del lavoro e, il fatto che l'art. 25, co. 2, lett. b) del c.c.n.l. disponga che
"...nel servizio di reperibilità si
avvicendi il maggior numero di lavoratori..." non implica, come invece
è stato prospettato dalla corte territoriale, che in capo al singolo lavoratore
sussista un diritto a essere incluso automaticamente nei turni di reperibilità.
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