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Legge e giustizia: venerd́ 29 marzo 2024
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CONSULTAZIONE DEI DOCUMENTI AZIENDALI A BASE DELL'ADDEBITO - Correttezza e buona fede (Cassazione Sezione Lavoro n. 15966 del 27 giugno 2017, Pres. Di Cerbo, Rel. Esposito).
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L'art. 7 della legge n. 300 del
1970 non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'obbligo per il
datore di lavoro di mettere a disposizione del lavoratore, nei cui confronti
sia stata elevata una contestazione di addebiti di natura disciplinare, la
documentazione aziendale relativa ai fatti contestati, restando salva la
possibilità per il lavoratore medesimo di ottenere, nel corso del giudizio
ordinario di impugnazione del licenziamento irrogato all'esito del procedimento
suddetto, l'ordine di esibizione della documentazione stessa. Il datore di
lavoro è tenuto, tuttavia, ad offrire in consultazione all'incolpato i
documenti aziendali solo in quanto e nei limiti in cui l'esame degli stessi sia
necessario al fine di una contestazione dell'addebito idonea a permettere alla
controparte un'adeguata difesa; ne consegue che, in tale ultima ipotesi, il
lavoratore che lamenti la violazione di tale obbligo ha l'onere di specificare
i documenti la cui messa a disposizione sarebbe stata necessaria al predetto
fine (Cass. 28/11/2010 n. 23304, conforme Cass. 13/3/2013 n. 6337). La pretesa
attinente alla consultazione dei documenti aziendali da parte dell'incolpato si
fonda, pertanto, non su una specifica disposizione di legge, ma sui principi di
correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, ed è ravvisabile
soltanto laddove l'esame dei documenti sia necessaria al fine di permettere
alla controparte un'adeguata difesa.
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