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Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024
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LICENZIAMENTO PER CONDOTTA DISEDUCATIVA - Reazione scomposta con ingiurie e minacce di scontro fisico (Cassazione Sezione Lavoro n. 21506 del 15 settembre 2017, Pres. Nobile, Rel. Negri Della Torre).
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Il giudizio di proporzionalità
tra fatto addebitato al lavoratore e licenziamento disciplinare non va
effettuato in astratto bensì con specifico riferimento a tutte le circostanze
del caso concreto, all'entità della mancanza considerata non solo da un punto
di vista oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva e in relazione al
contesto in cui essa è stata posta in essere, ai moventi, alle intensità
dell'elemento intenzionale e al grado di quello colposo. E' giustificato il
licenziamento di un lavoratore per la sua reazione scomposta con ingiurie,
minacce di scontro fisico rivolte al titolare in presenza di colleghi e clienti,
con grave danno all'immagine della datrice di lavoro, nonché per il particolare
"disvalore ambientale" riconoscibile
nella condotta addebitata in quanto idonea ad assurgere per i dipendenti più
giovani a modello diseducativo e disincentivante dall'adempimento degli
obblighi di lavoro e di reciproco rispetto.
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