Legge e giustizia: venerd́ 19 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

LICENZIAMENTO PER CONDOTTA DISEDUCATIVA - Reazione scomposta con ingiurie e minacce di scontro fisico (Cassazione Sezione Lavoro n. 21506 del 15 settembre 2017, Pres. Nobile, Rel. Negri Della Torre).

Il giudizio di proporzionalità tra fatto addebitato al lavoratore e licenziamento disciplinare non va effettuato in astratto bensì con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, all'entità della mancanza considerata non solo da un punto di vista oggettivo, ma anche nella sua portata soggettiva e in relazione al contesto in cui essa è stata posta in essere, ai moventi, alle intensità dell'elemento intenzionale e al grado di quello colposo. E' giustificato il licenziamento di un lavoratore per la sua reazione scomposta con ingiurie, minacce di scontro fisico rivolte al titolare in presenza di colleghi e clienti, con grave danno all'immagine della datrice di lavoro, nonché per il particolare "disvalore ambientale" riconoscibile nella condotta addebitata in quanto idonea ad assurgere per i dipendenti più giovani a modello diseducativo e disincentivante dall'adempimento degli obblighi di lavoro e di reciproco rispetto.


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