Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

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DICHIARAZIONE A MEZZO PEC DELL'EVENTO INTERRUTTIVO DEL GIUDIZIO - Validità (Cassazione Sezione Sesta Civile n. 21375 del 15 settembre 2017, Pres. Amendola, Rel. Tatangelo).

Ai sensi dell'art. 48, commi 1 e 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, "la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 7" e "la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta".

La comunicazione della dichiarazione dell'evento interruttivo del giudizio effettuata a mezzo P.E.C. (dal difensore della parte interessata dall'evento al difensore della controparte), essendo equivalente a notificazione effettuata per mezzo del servizio postale, deve ritenersi idonea a dimostrarne la conoscenza legale da parte del destinatario, almeno in mancanza di prova contraria.


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