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Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024
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ONERE DELLA PROVA - Esistenza del nesso eziologico (Cassazione Sezione Lavoro n. 21326 del 14 settembre 2017, Pres. Mammone , Rel. Riverso).
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La denuncia della mancata
ammissione di una prova (Cass. sentenza n. 4178 del 22/02/2007), comporta
l'onere di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso
accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la
pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al
giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove. Nel caso in
esame tale nesso deve essere escluso in quanto il fatto addotto a prova era
stato in realtà sconfessato in giudizio, avendo i giudici di merito accertato
che i funzionari non si fossero affidati soltanto alle dichiarazioni del datore
di lavoro; avendo l'INAIL prodotto pure indagini ambientali negative (di cui il
ricorso per cassazione non parla affatto). Alcuna violazione dell'onere della
prova ex art. 2697 c.c. può essere infine addebitata alla sentenza impugnata,
in quanto la decisione della causa non si fonda sulla regola di giudizio
desunta dalla natura contrattuale o aquiliana della responsabilità, ma ha
accertato in concreto la mancanza di colpa dell'INAIL.
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