Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

ONERE DELLA PROVA - Esistenza del nesso eziologico (Cassazione Sezione Lavoro n. 21326 del 14 settembre 2017, Pres. Mammone , Rel. Riverso).

La denuncia della mancata ammissione di una prova (Cass. sentenza n. 4178 del 22/02/2007), comporta l'onere di dimostrare sia l'esistenza di un nesso eziologico tra l'omesso accoglimento dell'istanza e l'errore addebitato al giudice, sia che la pronuncia, senza quell'errore, sarebbe stata diversa, così da consentire al giudice di legittimità un controllo sulla decisività delle prove. Nel caso in esame tale nesso deve essere escluso in quanto il fatto addotto a prova era stato in realtà sconfessato in giudizio, avendo i giudici di merito accertato che i funzionari non si fossero affidati soltanto alle dichiarazioni del datore di lavoro; avendo l'INAIL prodotto pure indagini ambientali negative (di cui il ricorso per cassazione non parla affatto). Alcuna violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. può essere infine addebitata alla sentenza impugnata, in quanto la decisione della causa non si fonda sulla regola di giudizio desunta dalla natura contrattuale o aquiliana della responsabilità, ma ha accertato in concreto la mancanza di colpa dell'INAIL. 


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