Legge e giustizia: mercoledì 24 aprile 2024

Pubblicato in : Lavoro, In flash

IL MOBBING E' CARATTERIZZATO DALL'INTENTO PERSECUTORIO DELL'AZIENDA - Oltre che dalla sistematicità degli atti vessatori (Cassazione Sezione Lavoro n. 21328 del 14 settembre 2017, Pres. Macioce, Rel. Di Paolantonio).

Il medico Clemente S., dipendente dell'Azienda Sanitaria di Lecce, si è rivolto al locale Tribunale deducendo di aver subito una condotta vessatoria consistita nella disattivazione del Reparto di primario presso l'Ospedale di Lecce. Egli ha sostenuto di aver subito un'azione di mobbing essendo stato privato per oltre un decennio del suo ruolo di primario e isolato in un reparto fantasma. Pertanto egli ha chiesto la condanna dell'azienda al risarcimento dei danni. Sia il Tribunale che, in grado di appello, la Corte di Lecce hanno ritenuto la domanda priva di fondamento, escludendo il diritto del medico al risarcimento del danno. Clemente S. ha proposto ricorso per Cassazione allegando vizi di motivazione e violazione di legge. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso osservando che nella condotta aziendale denunciata non poteva ravvisarsi una fattispecie di mobbing, caratterizzata oltre che dalla reiterazione e dalla sistematicità degli atti vessatori, anche dall'intento persecutorio.

La Corte di Lecce - ha osservato la Cassazione - si è attenuta al conforme orientamento della Suprema Corte secondo cui il mobbing richiede: a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio - illeciti o anche leciti se considerati singolarmente - che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l'evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (Cass. n. 2147/2017; n. 2142/2017; n. 24029/2016; n.17698/2014).

I motivi non colgono la ratio della decisione, perché insistono nel fare leva sugli aspetti oggettivi della condotta complessivamente considerata, quando la Corte di Appello ha respinto la domanda per l'assenza di allegazioni in merito all'intento persecutorio, ossia all'elemento soggettivo unificante la pluralità dei comportamenti.


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