Legge e giustizia: mercoledì 08 maggio 2024

Pubblicato in : Lavoro, Fatto e diritto

EFFETTI DELLA RIFORMA DELLA DECISIONE DI ANNULLAMENTO DEL LICENZIAMENTO - Non comporta, per il lavoratore, l’obbligo di restituire quanto percepito in virtù dell’ordine di reintegrazione, per il periodo successivo alla sentenza di primo grado (Cassazione Sezione Lavoro n. 4881 del 14 maggio 1998, Pres. Buccarelli, Rel. Castiglione).

P.B., dipendente della S.r.l. Menarini con mansioni di propagandista medico-scientifico, è stato licenziato nel giugno 1992 con l’addebito di avere falsamente dichiarato, in un rapporto all’azienda, di avere visitato ed intervistato sedici medici durante la giornata del 3 marzo 1992. Il Pretore di Firenze ha annullato il licenziamento, ha ordinato al reintegrazione del propagandista nel posto di lavoro ed ha condannato l’azienda a corrispondergli, a titolo di risarcimento del danno, la retribuzione contrattuale per il periodo dal licenziamento all’effettiva reintegrazione. Il Pretore ha ritenuto eccessiva la sanzione del licenziamento applicata al lavoratore, in quanto ha accertato che egli, pur non avendo visitato i sedici medici indicati nel rapporto, aveva comunque lavorato partecipando ad una riunione organizzativa con il capo area. L’azienda ha impugnato questa decisione e non ha reintegrato il propagandista nel posto di lavoro, ma gli ha corrisposto, a titolo di risarcimento del danno, sia la retribuzione relativa al periodo dal licenziamento alla data della sentenza del Pretore che quella per il periodo successivo, in attesa dalla pronuncia del Tribunale di Firenze sull’appello. Nell’atto di appello l’azienda ha chiesto non solo la riforma della sentenza di primo grado, ma anche la condanna del lavoratore alla restituzione di tutte le somme versategli. Il Tribunale ha accolto l’appello, in quanto ha ritenuto che il propagandista, compilando un falso rapporto, abbia tenuto un comportamento tale da far venir meno la fiducia dell’azienda ed ha condannato l’appellato a restituire tutte le somme percepite in esecuzione della sentenza del Pretore.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 4881 del 14 maggio 1998, Pres. Buccarelli, Rel. Castiglione) ha rigettato il ricorso del lavoratore nella parte relativa alla legittimità del licenziamento, mentre ha parzialmente accolto le censure concernenti la condanna alla restituzione delle somme percepite per effetto della decisione di primo grado. In particolare la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente motivato la valutazione di gravità del comportamento attribuito al lavoratore, facendo riferimento sia alla portata della mancanza che all’intensità dell’elemento psicologico. Essa ha anche ritenuto conforme alla legge la condanna del lavoratore a restituire quanto percepito a titolo di risarcimento del danno per il periodo di mancato lavoro dalla data del licenziamento a quella della sentenza di primo grado. Per contro essa ha ritenuto che il Tribunale sia incorso in errore condannando il lavoratore a restituire anche la retribuzione percepita, a titolo di risarcimento del danno, per il periodo dalla mancata reintegrazione, intercorso fra la sentenza di primo grado e l’appello. La Corte ha ricordato che, secondo l’orientamento giurisprudenziale formatosi prima dell’entrata in vigore della legge n. 108 del 1990, il lavoratore, in caso di riforma della decisione di annullamento del licenziamento, è tenuto a restituire quanto percepito a titolo di risarcimento del danno per il periodo dal licenziamento alla sentenza di primo grado, ma non la retribuzione dovutagli in caso di mancata esecuzione dell’ordine di reintegra, per il periodo dalla data della decisione di primo grado a quella della sentenza di appello.

Peraltro, ha rilevato la Corte, l’art. 18 St. Lav., nel testo precedente qualificava "risarcimento del danno" quanto dovuto al lavoratore per il periodo antecedente alla sentenza di primo grado e "retribuzione" quanto spettantegli in seguito all’ordine di reintegra, mentre il nuovo testo della norma definisce "risarcimento del danno" sia le spettanze per il periodo precedente alla decisione del Pretore sia quelle che maturino dopo tale sentenza e fino all’effettiva reintegrazione. Deve pertanto stabilirsi - ha osservato la Corte - se, in seguito all’entrata in vigore della legge n. 108 del 1990 il precedente orientamento debba essere confermato. Alla questione la Corte ha dato una risposta positiva, in quanto ha ritenuto che il legislatore del 1990 abbia usato, la qualificazione di "risarcimento" (per la retribuzione dovuta dopo l’ordine di reintegra) in senso atecnico "attesa la funzione sanzionatoria e compulsoria dell’obbligo di corrispondere la retribuzione dopo l’ordine di reintegrazione". Una volta inteso l’ordine di reintegrazione quale comando di procedere all'ulteriore svolgimento nel tempo di un rapporto di durata (e cioè, come impositivo, al contraente ritenuto inadempiente, di un comportamento continuativo) - ha affermato la Corte - non può negarsi che, anche sotto il regime del nuovo testo dell'art. 18, introdotto dalla legge n. 108 del 1990, le attribuzioni patrimoniali, corrisposte dalla data della sentenza (dichiarativa dell'illegittimità del recesso) a quella della reintegrazione effettiva, continuano a mantenere natura retributiva.


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